Sentenza del 19/01/2016 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - PRESUPPOSTI - Allegazione della denuncia penale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse allegato la comunicazione della notizia di reato o la denuncia penale. Nel corso del procedimento è stato tuttavia confermato che la denuncia era stata inoltrata al giudice penale.
La decisione
La contestazione relativa alla mancata allegazione della denuncia è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini. È sufficiente, sotto questo profilo, l'esistenza dell'obbligo di presentare denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia materialmente allegata all'atto di accertamento. Resta comunque devoluta al giudice tributario, se specificamente contestata, la verifica della fondatezza dell'obbligo di denuncia, ossia della concreta configurabilità di un reato tributario.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento fiscale
Il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale.
La condizione per il raddoppio è rappresentata dall'obbligo dell'Ufficio di presentare denuncia per un reato tributario, non dalla necessaria allegazione della denuncia stessa all'atto impositivo.
Massime di principio
- La mancata allegazione della denuncia penale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento né impedisce il raddoppio dei termini.
- Per applicare il raddoppio è sufficiente che sussista in concreto un obbligo di denuncia penale; la denuncia può essere stata trasmessa anche separatamente e la sua produzione documentale non costituisce necessariamente una condizione formale dell'atto.
- Il contribuente può comunque contestare specificamente la fondatezza dell'obbligo di denuncia, sostenendo che i fatti non integrassero gli estremi di un reato tributario.
- Il giudice tributario deve verificare la concreta sussistenza dei presupposti del reato e dell'obbligo di denuncia, senza limitarsi a constatare l'avvenuto inoltro della comunicazione.
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