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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società aveva depositato domanda di registrazione del marchio italiano "ENZITASI" per prodotti della classe 5, tra cui preparati farmaceutici, prodotti per la cura della pelle, integratori alimentari e collutori medicati. Una società concorrente aveva proposto opposizione sulla base del marchio europeo anteriore "ENZITIME", deducendo similitudine tra i segni e identità o affinità dei prodotti, con conseguente rischio di confusione. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva accolto l'opposizione e respinto la domanda di registrazione. La Commissione dei Ricorsi aveva poi rigettato il ricorso avverso tale decisione, ma con una motivazione internamente contraddittoria: da un lato affermava di condividere la decisione dell'U.I.B.M., dall'altro riconosceva la debolezza del marchio anteriore, la descrittività della radice "ENZI" e l'idoneità del suffisso "TASI" a differenziare il segno rispetto a "TIME". Nel ricorso per cassazione la società richiedente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della decisione per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 132 n. 4 c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame della comparazione tra i prodotti rivendicati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decisione impugnata fosse nulla per incoerenza interna della motivazione, non sanabile come mero errore materiale, perché non consentiva di individuare con certezza la statuizione effettivamente deliberata. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    norma invocata nel procedimento amministrativo di opposizione per fondare il rifiuto della registrazione in presenza di rischio di confusione con marchio anteriore

  • art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    richiamata dalla Commissione come parametro per valutare la confondibilità tra segni identici o simili per prodotti identici o affini

  • art. 136-decies d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    richiamato nell'istanza di correzione materiale proposta dalla ricorrente dopo la decisione della Commissione

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla Commissione nell'ordinanza sull'istanza di correzione per qualificare la difformità come possibile causa di nullità della decisione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la Cassazione lo richiama come parametro della nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale dedotta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma processuale dedotta a fondamento del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando renda impossibile individuare con certezza il contenuto effettivo della statuizione giudiziale; se invece l'errore è solo materiale e il decisum è comunque desumibile, il vizio è emendabile con la correzione.
  • La correzione dell'errore materiale non è utilizzabile quando l'incoerenza della decisione non consente di stabilire quale sia la reale volontà decisoria del giudice; in tal caso il rimedio è l'impugnazione e non la semplice correzione.
  • Quando la motivazione della decisione contiene affermazioni tra loro incompatibili sul punto decisivo e il dispositivo non consente di risolvere il contrasto, la sentenza è nulla per insanabile incertezza del decisum.
  • In tema di marchi, la valutazione della confondibilità deve considerare il carattere distintivo o debole del segno anteriore e l'effetto differenziante delle parti ulteriori del marchio successivo, ma tali valutazioni diventano irrilevanti se la sentenza è affetta da nullità processuale per incoerenza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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