Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00299/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'esclusione dalla graduatoria per contributi destinati alla costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria regionale relativa a un bando per contributi destinati alla costituzione di nuove aziende agricole, nella parte in cui non era stata confermata l'ammissibilità della sua domanda, nonché la clausola del bando che richiedeva, per le imprese che estendevano l'attività al settore agricolo, il possesso del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o del certificato provvisorio IAP al momento della candidatura. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica al concorrente collocato all'ultimo posto utile, ritenendo tardiva la successiva notifica. In appello la ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 27, 29 e 41 c.p.a., sostenendo di avere notificato il ricorso a un concorrente utilmente collocato e di avere successivamente integrato il contraddittorio per pubblici proclami; ha inoltre chiesto la rimessione in termini. Ha riproposto i motivi di merito: violazione della clausola del bando e degli artt. 1362 ss. c.c., difetto di istruttoria e sussistenza dei requisiti sostanziali; violazione degli artt. 43 d.P.R. 445/2000 e 18 l. 241/1990, nonché irragionevolezza della clausola che imponeva il possesso del titolo o del certificato provvisorio IAP alla data della candidatura; e domanda risarcitoria per euro 70.000, pari al contributo non ottenuto. La ricorrente sosteneva che il possesso sostanziale dei requisiti IAP dovesse retroagire alla data della richiesta dell'attestato provvisorio, presentata l'11 febbraio 2024, prima della scadenza del bando del 16 febbraio 2024. L'attestato era stato tuttavia rilasciato solo l'8 maggio 2024.

La decisione

L'appello è stato accolto limitatamente alla questione processuale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR, poiché l'art. 41, comma 2, c.p.a. richiede, ai fini dell'instaurazione del giudizio, la notifica alla pubblica amministrazione e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto, mentre l'eventuale notifica per pubblici proclami o integrazione del contraddittorio riguarda gli ulteriori soggetti controinteressati. La ricorrente aveva notificato il ricorso a un concorrente utilmente collocato e aveva poi effettuato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli altri controinteressati. Riformata la pronuncia in rito, il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente i motivi di merito, respingendoli. La clausola del bando richiedeva il possesso del titolo IAP o del certificato provvisorio IAP al momento della candidatura, con perfezionamento entro la presentazione della domanda di pagamento finale. Poiché alla scadenza del bando la ricorrente aveva soltanto richiesto l'attestato provvisorio, che era stato rilasciato in data successiva, il requisito non era posseduto nel termine prescritto. Non è stata ritenuta equiparabile al possesso del titolo la mera sussistenza sostanziale dei requisiti necessari per ottenerlo, né l'acquisizione successiva del documento da parte dell'amministrazione avrebbe avuto efficacia sanante, perché avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti. Sono state respinte anche le censure fondate sugli obblighi di acquisizione d'ufficio e sulla dedotta irragionevolezza della clausola, non essendo configurabile alcun effetto sanante dell'acquisizione postuma del requisito e non essendo stata dimostrata l'irragionevolezza della previsione. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in quanto il ricorso di merito è stato respinto. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica all'amministrazione e ad almeno un controinteressato effettivo e concreto; nei confronti degli ulteriori controinteressati può rendersi necessaria una successiva integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La notifica per pubblici proclami presuppone che sia stata comunque effettuata la notifica ad almeno un controinteressato con interesse effettivo e concreto alla conservazione dell'atto impugnato.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l'impugnazione non impedisce di riconoscere la ritualità dell'instaurazione del giudizio quando il ricorso sia stato tempestivamente notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto.

  • art. 101 c.p.a.

    In appello devono essere esaminati i motivi di primo grado non scrutinati dal TAR e ritualmente riproposti dall'appellante.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata; la pronuncia è stata riformata nella parte processuale e il merito è stato esaminato dal giudice d'appello.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare

    L'obbligo di acquisizione d'ufficio non consente di superare il requisito sostanziale e documentale richiesto dalla lex specialis alla data di scadenza della candidatura.

  • art. 18 l. 241/1990

    qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi

    L'acquisizione d'ufficio di documenti già formati non equivale alla formazione postuma del titolo richiesto dal bando e non produce un effetto sanante rispetto alla mancanza del requisito alla scadenza.

  • art. 1 d.lgs. 99/2004

    La disposizione è richiamata per individuare i requisiti sostanziali dell'Imprenditore Agricolo Professionale, ma la loro eventuale sussistenza non è stata ritenuta equivalente al possesso del titolo o del certificato provvisorio richiesto dal bando.

  • art. 6 del Bando approvato con determinazione n. 851/2023

    l’estensione al settore agricolo di altra attività precedente (aggiunta codice ATECO 01), è ammessa solo nel caso in cui il proponente, al momento della candidatura a SIA-RB, sia in possesso del titolo IAP ovvero del certificato provvisorio IAP, da perfezionare entro la data di completamento del progetto, da intendersi quale presentazione della domanda di pagamento finale

    Il possesso del titolo IAP o del certificato provvisorio IAP costituiva requisito di ammissione da possedere al momento della candidatura; il rilascio successivo non era idoneo a sanare la carenza originaria.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica all'amministrazione che ha emanato l'atto e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto stesso, purché titolare di un interesse effettivo e concreto alla conservazione del provvedimento; l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati non incide sulla rituale instaurazione del giudizio.
  • La notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. può essere disposta quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio renda particolarmente difficile la notifica ordinaria, ma presuppone la preventiva notifica ad almeno un controinteressato effettivo e concreto.
  • Nelle procedure concorsuali o selettive, il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, in funzione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
  • Quando il bando richiede il possesso di un titolo o di un certificato provvisorio entro la data di candidatura, la mera sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per ottenere il titolo e la successiva acquisizione del documento non equivalgono al possesso tempestivo del requisito e non possono produrre effetti sananti.
  • L'acquisizione d'ufficio di documenti ai sensi degli artt. 43 d.P.R. 445/2000 e 18 l. 241/1990 riguarda documenti già formati o fatti già attestati, ma non consente all'amministrazione di ritenere posseduto, alla data prescritta, un titolo che a quella data non era stato rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaTermini del procedimentoSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.