Ordinanza n. 2286/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione della odierna istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Catania o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Catania o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; E) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; F) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; G) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1115/2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 ed allegati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025; I) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025; J) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati; K) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati; L) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati; M) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati; N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026; P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”; Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026; R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi; S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026; U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.; V) dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii; W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l’anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025; X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione al secondo semestre di Medicina e Chirurgia, decadenza dall'immatricolazione o iscrizione, graduatorie nazionali e atti normativi e amministrativi che disciplinano il semestre filtro e la formazione della graduatoria nazionale per l'a.a. 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla procedura nazionale di accesso al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, inclusi il decreto ministeriale n. 1115/2025, gli ulteriori decreti ministeriali e atti presupposti, le graduatorie nazionali, gli esiti degli esami del semestre filtro, il contingente dei posti e il relativo fabbisogno. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'ammissione, eventualmente in sovrannumero. Le censure riguardavano, tra l'altro, l'illegittimità del sistema di graduazione per fasce introdotto dal decreto n. 1115/2025, il contrasto con la normativa primaria e l'eccesso di potere, la lesione dell'autonomia universitaria, la contraddittorietà del modello di accesso, la violazione della par condicio per l'inadeguatezza dei controlli e la disomogeneità delle modalità di vigilanza e valutazione, la violazione dell'anonimato delle prove, l'illegittimità di specifici quesiti d'esame, l'erronea determinazione del fabbisogno e dei posti disponibili, la mancata integrale copertura dei posti e la gestione degli scorrimenti. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e una generica violazione della normativa eurounitaria. La ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza nelle prove del semestre filtro ed era stata inserita nella graduatoria nazionale in applicazione della disciplina sopravvenuta, ma in posizione non utile all'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che il decreto ministeriale n. 1115/2025, inserendosi nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia introdotto un sistema di graduatoria articolato per fasce, basato sul numero delle sufficienze conseguite e sulle modalità di acquisizione dei voti, con coefficienti destinati a preservare la precedenza dei candidati che avevano superato tutte le prove e, al contempo, ad ampliare la platea degli ammessi alla graduatoria. Il sistema è stato ritenuto non manifestamente irragionevole o sproporzionato e riconducibile alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione. La ricorrente, secondo il giudice, ha potuto essere inserita nella graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; la mancata immatricolazione dipende dalla posizione non utile e non da un vizio della procedura. Non è stata ravvisata carenza di potere, poiché il decreto disciplina le modalità di formazione della graduatoria senza modificare i presupposti sostanziali dell'ammissione, costituiti dal conseguimento dei crediti formativi e dalla collocazione utile. È stata esclusa, allo stato, anche la violazione dell'autonomia universitaria e la contraddittorietà del modello di accesso. Le doglianze sulla par condicio, sui controlli e sulle diverse commissioni sono state ritenute generiche e non supportate da prova di concrete difformità incidenti sulla prova della ricorrente; per i quesiti a risposta multipla rilevano inoltre criteri automatizzati e uniformi. La censura sull'anonimato è stata ritenuta inidonea perché fondata sulla mera possibilità di associazione tra codice e candidato, senza indicazione di una fase in cui ciò abbia concretamente alterato l'imparzialità della valutazione. Quanto ai quesiti contestati, l'amministrazione aveva già esercitato l'autotutela tenendo conto delle anomalie; in ogni caso mancava la prova di resistenza, non essendo state indicate le risposte date né dimostrato che l'accoglimento delle censure avrebbe condotto a una posizione utile. Le censure sul fabbisogno e sul contingente dei posti sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, ritenuto amministrazione necessaria, oltre che per la natura ampiamente discrezionale delle determinazioni. Le doglianze sulla mancata copertura dei posti e sugli scorrimenti sono state ritenute carenti di interesse per assenza di dimostrazione dell'utilità concreta. Le questioni costituzionali non sono state ritenute manifestamente fondate, non ravvisandosi eccesso di delega né manifesta irragionevolezza; la censura eurounitaria è stata giudicata generica. Anche il periculum è stato escluso: l'ammissione in sovrannumero sarebbe incoerente con censure demolitorie rivolte all'intera procedura, inciderebbe sulle posizioni degli altri candidati e altererebbe la programmazione e gli standard organizzativi della formazione medica. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, imponendo il rispetto di specifiche modalità e termini, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori se dovuti, in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
Costituisce il quadro normativo primario nel quale si inserisce il sistema nazionale di accesso e di formazione della graduatoria per il corso di Medicina e Chirurgia.
legge n. 264/1999
Rileva per la determinazione del potenziale formativo, del fabbisogno e del contingente dei posti disponibili, profili ritenuti espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 134 c.p.a.
Citato nel contesto delle modalità di integrazione del contraddittorio e degli adempimenti processuali, senza ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il sistema di formazione di una graduatoria nazionale articolata per fasce, che amplia la platea dei candidati ammessi ma conserva la precedenza di quelli che hanno integralmente superato le prove originariamente previste, non è manifestamente irragionevole o sproporzionato quando realizza un bilanciamento tra copertura dei posti disponibili e tutela dell'affidamento dei candidati sulle regole iniziali.
- La modifica delle modalità di formazione della graduatoria non determina, di per sé, carenza di potere o violazione della normativa primaria quando lascia fermi i presupposti sostanziali dell'ammissione e si limita a consentire l'inserimento di ulteriori candidati secondo criteri uniformi e predeterminati.
- Le censure relative alla disparità delle modalità di vigilanza o di valutazione nelle prove selettive devono essere supportate da elementi specifici che dimostrino una concreta incidenza sulla prova del candidato; la mera allegazione di controlli disomogenei o della presenza di commissioni diverse non è sufficiente, soprattutto quando una parte della prova è corretta con modalità automatizzate e uniformi.
- La violazione dell'anonimato nelle prove selettive rileva solo quando l'irregolarità formale sia concreta e non trascurabile e sia idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta di associare un codice identificativo al candidato non dimostra tale lesione.
- Chi contesta quesiti o modalità di valutazione deve fornire la prova di resistenza, indicando gli elementi necessari a dimostrare che, anche alla luce della censura accolta, il risultato sarebbe mutato in misura tale da determinare una posizione utile nella graduatoria.
- La sospensione di atti inseriti in una procedura selettiva nazionale non può essere disposta quando la misura richiesta produrrebbe effetti generalizzati sulle posizioni di numerosi candidati e l'ammissione individuale in sovrannumero altererebbe la programmazione dei posti e l'organizzazione del servizio formativo.
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