Cassazione Penale, Sentenza n. 05394/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto delle istanze volte alla concessione dei benefici penitenziari (detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale), deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. Contestava in particolare l'errata indicazione della data di un reato (sostiene che il fatto sia del 9/03/2021 e non del 9/03/2022), negava che le condotte siano state commesse in luoghi di sua pertinenza e lamentava il mancato riconoscimento del percorso di recupero intrapreso; inoltre sosteneva che l'assenza di attività lavorativa o socialmente utile non fosse determinante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente motivato il diniego sulla base di una pluralità di elementi negativi: pregressi per fatti di narcotraffico fino al 9/03/2021, la commissione di un fatto analogo durante la misura degli arresti domiciliari (9/03/2022), due illeciti disciplinari durante la detenzione, le note negative della Questura e l'assenza di attività lavorativa o socialmente utile. Anche ammettendo un travisamento di una data, tale errore non è decisivo perché il provvedimento poggia su ulteriori elementi ostativi non contestati in modo risolutivo dal ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul giudizio prognostico per l'affidamento in prova e sui requisiti probatori necessari per censurare il travisamento della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Cass. Sez.1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151-01
Il giudice deve valutare concretamente l'esistenza di elementi positivi che rendano ragionevole la prognosi favorevole per l'affidamento: non è decisiva la gravità del reato o i precedenti in assoluto, né è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, bensì che sia almeno avviato un processo critico verso il ripudio delle condotte deviate e emergano elementi risocializzanti (precedenti, informazioni di polizia, assenza di nuove denunce, attaccamento familiare, condotta attuale, prospettiva lavorativa).
Cass. Sez.6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01
In tema di travisamento della prova il ricorso per Cassazione non può limitarsi a segnalare atti non considerati o male interpretati salvo che tali elementi siano decisivi; il ricorrente deve: a) indicare l'atto processuale di riferimento; b) individuare l'elemento fattuale ricavabile dall'atto incompatibile con la motivazione; c) fornire prova della verità dell'elemento e dell'esistenza dell'atto; d) spiegare perché l'atto compromette in modo decisivo la coerenza dell'impianto motivazionale.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative è essenziale un giudizio prognostico concreto: non basta la sola gravità del reato, ma occorrono elementi positivi riconducibili a una prospettiva risocializzante (lavoro, percorso terapeutico, attaccamento familiare, assenza di nuove condotte criminose).
- La presenza di molteplici precedenti, segnalazioni di polizia, illeciti disciplinari interni e l'assenza di attività lavorativa o socialmente utile costituiscono elementi fortemente ostativi alla concessione delle misure alternative.
- Un errore materiale o un travisamento di un dato fattuale non è sufficiente a rovesciare il provvedimento se il giudice ha fondato la decisione anche su altri elementi sostanziali non contestati o non decisivi.
- Per censurare il travisamento della prova è necessario seguire i criteri giurisprudenziali: indicare l'atto, il contenuto fattuale contrastante, provarne la verità e dimostrare la decisività dell'atto rispetto all'impianto motivazionale.
- In fase difensiva conviene documentare puntualmente ogni elemento risocializzante (attività lavorative o formative, trattamenti terapeutici, attestati dei servizi sociali, relazioni che smentiscano la gravità delle segnalazioni) e contestare con prove precise eventuali dati di fatto ritenuti erronei.
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