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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Cosenza - Sportello Unico per l'Immigrazione del 26 marzo 2026, con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede giudiziale ha prodotto il contratto di soggiorno e l'autocertificazione relativa alla posizione previdenziale del datore di lavoro. Il TAR ha rilevato che tali elementi non sembrano essere stati considerati dall'amministrazione e che non risultano comprensibili le ragioni per cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la conversione. Sono stati pertanto ravvisati apprezzabili profili di fondatezza riferiti al difetto di istruttoria e di motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un fumus boni iuris derivante dalla possibile omessa considerazione del contratto di soggiorno e dell'autocertificazione previdenziale, nonché dall'incomprensibilità delle ragioni poste a fondamento della valutazione negativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In luogo della sospensione meramente demolitoria, ha disposto che il Ministero dell'Interno riesamini la posizione del ricorrente, tenga conto degli elementi indicati in motivazione e adotti un nuovo provvedimento espresso. La trattazione del merito è stata fissata al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto adeguato soddisfare le esigenze cautelari mediante il riesame della posizione e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l'amministrazione deve esaminare e valutare gli elementi documentali rilevanti prodotti dall'interessato, inclusi il contratto di soggiorno e la documentazione relativa alla posizione previdenziale del datore di lavoro.
  • Un diniego di conversione del permesso di soggiorno è cautelarmente viziato quando le ragioni della valutazione negativa dell'organo istruttorio non siano comprensibili e non consentano di ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione.
  • In presenza di apprezzabili profili di difetto di istruttoria e di motivazione, la tutela cautelare può essere accordata disponendo il riesame della posizione dell'interessato e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso, anziché limitarsi alla sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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