Cassazione Penale, Ordinanza n. 40982/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione di una pena pecuniaria di 250 euro di multa, rimasta non pagata, inflitta con decreto penale di condanna. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo il condannato solvibile. Con il ricorso si sostiene che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di condannato inadempiente ma solvibile l'art. 102 l. n. 689/1981 imporrebbe la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva, senza possibilità di restituzione degli atti al pubblico ministero; per il caso di inadempiente e insolvente, l'art. 103 l. n. 689/1981 prevederebbe invece altre forme di conversione sostitutiva. Il Procuratore Generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, adottata in materia di conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., non fosse un ricorso per cassazione ma un'opposizione davanti allo stesso giudice. In applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, ha quindi riqualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Trento per la decisione nel contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato solo per delimitare il contenuto del motivo di ricorso enunciato nei limiti strettamente necessari.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
indicato come intervento riformatore che ha modificato gli artt. 102 e 103 l. n. 689/1981 in materia di conversione delle pene pecuniarie.
art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dalla difesa pubblica per sostenere che, nel caso di condannato solvibile e inadempiente, debba disporsi la conversione in semilibertà sostitutiva.
art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato per il diverso caso del condannato inadempiente e insolvente, per il quale sono previste altre forme di conversione sostitutiva.
art. 667, comma 4, c.p.p.
norma che disciplina l'adozione dell'ordinanza senza formalità in determinate materie e che consente opposizione davanti allo stesso giudice.
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
prevede che, per la conversione delle pene pecuniarie, il magistrato di sorveglianza proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con opposizione anziché ricorso per cassazione.
art. 666 c.p.p.
richiamato come modello procedurale cui si procede in caso di opposizione, quindi nel contraddittorio delle parti.
art. 671 c.p.p.
menzionato solo per escludere la pertinenza del precedente invocato dal ricorrente, perché riguarda la continuazione e non una materia soggetta alla procedura ex art. 667, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- Quando il legislatore prevede per una determinata materia la procedura di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice e non con ricorso per cassazione.
- Nelle materie affidate al procedimento 'senza formalità' seguito da opposizione, l'errore nel mezzo di impugnazione non comporta perdita del potere di impugnare, dovendo operare il principio di conservazione delle impugnazioni.
- La disciplina della conversione delle pene pecuniarie va letta coordinando gli artt. 102 e 103 l. n. 689/1981 con il regime processuale dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., che governa il rito davanti al magistrato di sorveglianza.
- Un precedente giurisprudenziale relativo a materia diversa da quella assoggettata al procedimento ex art. 667, comma 4, c.p.p. non è idoneo a fondare il rimedio impugnatorio contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in tema di conversione della pena pecuniaria.
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