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Ordinanza

Ordinanza n. 439/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera ARERA n. 318/2022/E/EEL del 12.7.2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Green Network (ENERGRID) s.p.a. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione dell'autorità 217/2021/E/EELl)”, comunicata via pec in data 15.7.2022; - della delibera ARERA n. 217/2021/E/EEL, “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”; - della nota prot. 0030143 del 29.7.2021 di comunicazione di risultanze istruttorie (CRI), e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202202902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere ARERA n. 318/2022/E/EEL e n. 217/2021/E/EEL, nonché comunicazione di risultanze istruttorie relativa a un provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 318/2022/E/EEL, con la quale l'Autorità ha adottato un provvedimento prescrittivo nei suoi confronti in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché la delibera di avvio del procedimento n. 217/2021/E/EEL, la comunicazione di risultanze istruttorie del 29 luglio 2021 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. L'ordinanza non riporta il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e sulla situazione attuale della vicenda, anche in relazione a eventuali fatti o atti sopravvenuti e alla necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori: la società ricorrente deve dichiarare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria; ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 20 maggio 2026 nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione sulla causa è quindi rinviata all'esito degli adempimenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della decisione e dell'eventuale improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicate all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di possibili fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti per l'interesse alla decisione o per l'esito della controversia, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico delle parti, chiedendo aggiornamenti documentati e indicando un termine per il relativo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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