Sentenza n. 470/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 21 del 16 gennaio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 gennaio 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle medesime condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione. Il ricorrente ha dedotto che il giudicato era rimasto ineseguito, salvo il pagamento di 800 euro per le spese del giudizio del lavoro, e ha domandato l’accredito di 2.000 euro sulla Carta, l’ordine di esecuzione entro 60 giorni e la penalità di mora. Ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato; il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti dell’ottemperanza e rilevando che era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti necessari per attribuire la Carta e soddisfare il credito di 2.000 euro. Ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. In caso di ulteriore inottemperanza, decorso il termine di 60 giorni, il Commissario ad acta nominato nel Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, o in un funzionario delegato, dovrà intervenire entro i successivi 30 giorni dalla richiesta del ricorrente; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.100 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
L’inottemperanza documentata a una sentenza passata in giudicato consente di attivare il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l’esecuzione e adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 18.1.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dal «Registro delle PP.AA. »
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre dalla notificazione; nel caso concreto era già decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI.
Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Il TAR ha quindi fissato la penalità in tale misura fino all’adempimento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta l’esistenza di un giudicato e la sua mancata esecuzione, e l’amministrazione non contesta l’inadempimento, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere fissata una penalità di mora pari agli interessi legali, che decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e prosegue fino all’effettivo adempimento, anche se sostitutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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