Sentenza del 06/02/2023 n. 3498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM aveva emesso avviso di rettifica classificando, a seguito di revisione della dichiarazione doganale d'importazione, compatti digitali (marchio e modello specificati) non come fotocamere digitali (dazio esente) ma come videocamere digitali (action cam) nella voce NC "Altri videocamere digitali" con dazio al 14%, e aveva altresì riclassificato gli accessori (attacco per treppiede e fissaggio da casco) come lavori di materie plastiche (aliquota 6,5%) ritenendoli non parti; le contribuente avevano impugnato l'atto e il relativo provvedimento sanzionatorio; Commissione tributaria provinciale e poi Corte territoriale avevano dato ragione ai contribuenti classificando i prodotti come fotocamere digitali e gli accessori come parti serventi; ADM ha ricorso per cassazione contestando la corretta applicazione delle voci tariffarie e delle regole di classificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso ADM, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha stabilito i principi di diritto per la corretta riclassificazione: (i) per i prodotti a doppia funzione (foto e video) l'elemento decisivo è la qualità (risoluzione) e la durata della registrazione video: per rientrare nelle videocamere digitali è necessario poter registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di una singola sequenza video con risoluzione almeno 800 × 600 pixel a 23 fps; (ii) tra videocamere (camcorder) e action cam il discrimine è la capacità di registrare file audio/video anche da fonti esterne all'obiettivo; (iii) la funzione zoom ottico non è elemento essenziale; (iv) il Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE non è applicabile (è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia); (v) quanto agli accessori, per considerarli "parti" occorre che siano indispensabili e che condizionino il funzionamento meccanico o elettrico della macchina, non basta che siano serventi o destinati principalmente ai dispositivi; in assenza di tale indispensabilità vanno classificati secondo la materia di cui sono composti. La Corte ha disposto che la CTR verifichi concretamente le caratteristiche tecniche (risoluzione e durata di registrazione, capacità di input esterno) e la natura degli accessori secondo i principi sopra indicati. Spese di giudizio a carico e rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 e Allegato I (Nomenclatura combinata / TARIC)
Fornisce le voci tariffarie di riferimento; le regole di interpretazione (Regole generali e preliminari) devono essere applicate considerando le caratteristiche oggettive e le note premesse. La Corte ricorda che la classificazione dipende dal testo delle voci e dalle note.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
Il regolamento, inteso a dettagliare la classificazione delle action cam, è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia (GROFA). Pertanto non può essere applicato per introdurre elementi qualificanti non riscontrabili nella NC e nelle note esplicative.
Regolamento (UE) n. 458/2014
Rilevato come riferimento normativo utile per distinguere analiticamente le sottovoci videocamere/action cam, in linea con i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia.
Regole 2 e 3 delle disposizioni preliminari alla TARIC (Regole d'interpretazione della nomenclatura)
Applicabili per determinare la classificazione in caso di merci miste o di parti: priorità della voce più specifica; se non possibile, classificazione in base alla materia che conferisce carattere essenziale; regola 3 e nota 2 sezione XVI sono state richiamate per l'interpretazione della nozione di "parti".
Note esplicative della Nomenclatura Combinata e Note esplicative del Sistema Armonizzato (SA)
Definiscono caratteristiche tecniche rilevanti: per fotocamere digitali la possibilità di registrare video è ammessa salvo che non siano in grado di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti a risoluzione minima 800 × 600 a 23 fps; per videocamere/camcorder è rilevante la capacità di registrare anche da fonti esterne; il requisito memoria interna vs supporto esterno è alternativo.
Art. 360 c.p.c. n. 3 (motivi di cassazione)
Consente la censura per violazione e falsa applicazione del diritto unionale e delle regole tariffarie; la Corte ha ritenuto ammissibili e fondate le censure di ADM fondate su errata applicazione delle voci tariffarie.
Giurisprudenza Corte di giustizia (sentenze richiamate: GROFA, Vario Tek, Vision Research, DHL Logistics, Amazon EU, ecc.)
La giurisprudenza comunitaria è stata utilizzata per chiarire i criteri di distinzione: prevale la funzione principale; per prodotti a doppia funzione la durata continua di registrazione è elemento chiave; la capacità di registrare da fonti esterne distingue le videocamere 'camcorder' dalle action cam; lo zoom ottico non è essenziale.
Massime di principio
- Per classificare apparecchi con doppia funzione (fotografia e video) guardare alle caratteristiche oggettive: se possono registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di video a risoluzione ≥ 800×600 a ≥ 23 fps, la classificazione tende a videocamera (camcorder); altrimenti fotocamera digitale.
- La funzione principale va valutata anche con riferimento alla percezione del consumatore e alle destinazioni indicate dal produttore, ma la prova determinante è tecnica (capacità di registrazione continua e parametri tecnici), non la sola descrizione commerciale.
- Per distinguere camcorder/action cam occorre verificare la capacità di registrare segnali provenienti da fonti esterne all'obiettivo: se presente, la voce camcorder è applicabile; se assente, si considera la sottovoce 'altri' (action cam) o fotocamera a seconda dei requisiti di cui sopra.
- La presenza o meno dello zoom ottico durante la registrazione non è elemento essenziale per la qualificazione come videocamera.
- Per gli accessori (es. attacchi, supporti, fissaggi): non è sufficiente che siano destinati principalmente a un apparecchio per considerarli 'parti'; è necessario dimostrare che siano indispensabili e che condizionino il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio. In mancanza, la classificazione avviene secondo la materia di cui sono composti.
- I regolamenti di esecuzione o le ITV che estendano la portata di una sottovoce oltre quanto previsto dalla NC e dalle note possono essere inefficaci se contrastanti con la NC e la giurisprudenza comunitaria; la giurisprudenza della Corte di giustizia prevale nell'interpretazione dei criteri essenziali.
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