Cassazione Penale, Ordinanza n. 21127/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva qualificato il fatto come rapina impropria, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva qualificato il fatto come rapina impropria. Il ricorso era fondato su un solo motivo, con cui si denunciava l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si contestava che la condotta fosse stata correttamente sussunta nella rapina impropria, pur a fronte della violenza esercitata ai danni della vittima, consistente nello strattonamento, posta in rapporto di strumentalità e consequenzialità rispetto al precedente furto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privo di effettiva analisi critica della motivazione della sentenza impugnata e, comunque, manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La violenza esercitata subito dopo la sottrazione, se posta in rapporto di strumentalità e consequenzialità con il furto, consente la qualificazione del fatto come rapina impropria.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria è corretta quando la violenza o minaccia segua immediatamente la sottrazione ed sia funzionalmente collegata al precedente furto, in un rapporto di strumentalità e consequenzialità.
- È manifestamente infondato il motivo che proponga una lettura della fattispecie incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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