Cassazione Penale, Sentenza n. 12664/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cotini impugna in Cassazione la conferma della condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione, deducendo violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Sostiene che la Corte d'appello lo ha condannato per una fattispecie diversa da quella contestata in capo (bancarotta da operazioni dolose), senza formale contestazione suppletiva, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e pregiudizio per il diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto materialmente addebitato (la cessione del pacchetto azionario di Atec s.p.a. da Stemar s.r.l. a D-Fin-Par s.r.l. senza reale corrispettivo) e che la riclassificazione giuridica operata dai giudici di merito non abbia prodotto un mutamento radicale degli elementi essenziali della fattispecie. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 521 c.p.p. è leso solo se vi è una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa. Ha inoltre precisato che il reato di bancarotta per operazioni dolose richiede dolo generico sulle singole operazioni e prevedibilità del dissesto, non un dolo specifico volto a cagionare il fallimento. Conclude quindi che la condotta materiale è rimasta immutata, la qualificazione giuridica più corretta è quella adottata dai giudici di merito e il ricorso va rigettato; Cotini è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Riguarda la bancarotta impropria per operazioni dolose; la Corte ne interpreta i presupposti come riconducibili a un dolo generico sulle singole operazioni e alla prevedibilità del dissesto, non al bisogno di un dolo specifico diretto a provocare il fallimento
art. 216 legge fallimentare
Richiamato in relazione alla bancarotta patrimoniale distrattiva; indica la fattispecie di distrazione di beni dalla massa fallimentare, applicata alla cessione del pacchetto azionario senza corrispettivo
art. 521 cod. proc. pen.
Disciplina il mutamento del fatto imputato: la Corte interpreta che per sussistere violazione occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta tale da generare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa
art. 522 cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata alla contestazione e alla possibilità di modifiche; richiamata dal ricorrente e valutata in combinazione con l'art. 521 per verificare l'effettivo pregiudizio alla difesa
art. 111 Cost.
Riguarda il principio del giusto processo e della correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ritiene che tale principio non sia stato violato quando il fatto materiale rimane lo stesso e la difesa ha potuto esercitare i propri diritti
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione di tale diritto nella fattispecie, poiché non vi è stato mutamento sostanziale del fatto e la difesa non ha subito pregiudizio
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica di una stessa condotta è consentita se il fatto materiale imputato rimane identico: non configura di per sé mutamento del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
- Perché si configuri violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta che generi incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio per la difesa
- La distinzione tra bancarotta patrimoniale distrattiva e bancarotta per operazioni dolose dipende dalla struttura e dalla complessità della condotta materiale: un singolo atto distrattivo si inquadra nella prima, una pluralità coordinata di atti volti a cagionare il dissesto nella seconda
- Il dolo richiesto per la bancarotta da operazioni dolose è il dolo generico sulle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto; non sempre è necessario provare un dolo specifico diretto a causare il fallimento
- Perché la difesa possa dolersi di una riqualificazione è necessario dimostrare che la nuova qualificazione abbia impedito l'esercizio effettivo dei diritti difensivi (es. introducendo nuovi fatti o elementi imprevisti non noti all'imputato)
- In sede di impugnazione è strategico focalizzarsi non solo sulla diversa qualificazione giuridica, ma sulla presenza di un effettivo mutamento del fatto materiale o su concreto pregiudizio alle garanzie difensive
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