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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1275

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1275 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Patata de Valderredible (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive la denominazione «Patata de Valderredible» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP. L’atto è adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Patata de Valderredible» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione, dell’indicazione geografica «Patata de Valderredible» come IGP, nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti negli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile; non disciplina in modo generale altre indicazioni geografiche o altri prodotti, ma solo la specifica registrazione di questa denominazione. Presupposto procedurale è la domanda presentata dalla Spagna e pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143; non essendo stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 17, la registrazione è stata disposta.

Iscrizione dell’IGP "Patata de Valderredible"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1275 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e iscrive la denominazione «Patata de Valderredible» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta (IGP). L’adozione avviene dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e in assenza di opposizioni.

Base normativa e iter di registrazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale fondamento per la decisione di registrazione. Il considerando rileva che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, e che non è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17. Da tale esito procedurale deriva l’opportunità di iscrivere la denominazione nel registro dell’Unione.

Effetto sostanziale della disposizione

L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione della denominazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, richiamando l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò significa che la denominazione beneficia della protezione e del regime giuridico connessi alla qualifica di IGP nell’ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione della denominazione «Patata de Valderredible», presentata dalla Spagna, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17, la registrazione è stata ritenuta ammissibile.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Patata de Valderredible» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaqualità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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