Cassazione Civile, Ordinanza n. 03322/2026 del 14/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito in ripetizione di indebito davanti al Tribunale chiedendo, per quattro rapporti di conto corrente, la declaratoria di nullità del contratto e la rideterminazione dei saldi per asseriti addebiti illegittimi: interessi anatocistici, spese non dovute, applicazione di tassi usurari e Commissione di Massimo Scoperto. Due rapporti erano già estinti, due ancora in essere. Il Tribunale aveva rigettato la domanda relativa ai conti estinti per difetto di prova e accolto parzialmente quella relativa ai conti ancora in essere, rideterminando i saldi a credito della correntista. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello ritenendo, per i conti estinti, non provata l'andamento del rapporto e tardiva l'allegazione della mancata forma scritta del contratto; per uno dei conti estinti aveva inoltre ravvisato la prescrizione decennale e per l'altro la mancanza di prova del credito. Quanto ai conti ancora in essere, aveva ritenuto sufficiente il contratto sottoscritto solo dalla correntista, escluso l'incidenza dell'omessa indicazione degli interessi creditori capitalizzati, negato il superamento del tasso soglia e ritenuta legittima la CMS. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, censurando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della banca; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2033 e 2946 c.c., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato la natura solutoria delle rimesse e il reale sconfinamento del rapporto; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, contestando la condanna anche in favore della banca mandataria, asseritamente mera articolazione organizzativa della mandante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrario al principio consolidato secondo cui, in tema di prescrizione estintiva nell'azione di ripetizione contro la banca, è sufficiente per l'istituto di credito allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittare dell'eccezione, senza dover indicare le singole rimesse solutorie. Il secondo motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile, sia per mescolanza di censure eterogenee (omessa pronuncia e violazione di legge non adeguatamente distinte), sia perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sulla natura delle rimesse e sullo sconfinamento del conto. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché la doglianza sulle spese non chiariva in modo puntuale l'ambito dell'intervento della mandataria e pretendeva di sovrapporre in modo generico le posizioni delle due società. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non impedisce al convenuto banca di eccepire la prescrizione allegando l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi dell'eccezione, senza dover specificare le singole rimesse prescritte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non possono tradursi in richieste di rivalutazione del merito o essere formulate in modo promiscuo con vizi processuali.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 112 c.p.c.
La doglianza sull'omessa pronuncia deve essere specifica e distinta dalle censure di violazione di legge.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione di indebito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché indirizzata a una valutazione di merito.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione ordinaria, ma senza superare il principio sull'onere allegatorio del convenuto che eccepisce la prescrizione.
art. 91 c.p.c.
La liquidazione delle spese a favore di più parti è censurabile solo con una doglianza specifica sulla effettiva pluralità di posizioni processuali e sull'ambito dell'attività difensiva.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17 l. n. 228/2012
Richiamato quale base normativa dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 4 d.m. n. 55/2014
Richiamato in relazione alla liquidazione del compenso in presenza di pluralità di parti con la stessa posizione processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito nei confronti della banca, l'eccezione di prescrizione estintiva è validamente proposta dal convenuto con la sola allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di individuare analiticamente le singole rimesse prescritte.
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli senza distinzione vizi processuali e violazioni di legge, perché la Corte non può ricostruire d'ufficio il tipo di censura effettivamente proposta.
- Non è consentito trasformare in sede di legittimità una censura di diritto in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando si contestano accertamenti fattuali come la natura solutoria delle rimesse o lo sconfinamento del conto.
- La doglianza sulle spese di lite deve essere specifica e puntuale: la mera affermazione che più soggetti appartengano alla medesima struttura organizzativa non basta a escludere la liquidazione delle spese in favore di ciascuna parte costituita, se non si dimostra la reale sovrapponibilità delle rispettive posizioni processuali.
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