Sentenza del 07/02/2019 n. 3591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2004, l'indebita applicazione del regime IVA del margine nella compravendita di autovetture usate e la partecipazione a una frode carosello mediante operazioni soggettivamente inesistenti. La società sosteneva l'assenza di prova della frode e della propria consapevolezza, nonché la spettanza della detrazione IVA e del regime del margine.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva riformato tale decisione, ritenendo provate sia la natura fittizia dei cedenti sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, della frode da parte della società. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso: ha ritenuto sufficienti le presunzioni e gli elementi indiziari sull'interposizione delle cartiere e sulla consapevolezza della contribuente, valorizzando anche i mancati controlli e il rilevante volume di affari con uno dei soggetti coinvolti. Ha inoltre confermato il diniego del regime del margine, poiché dai libretti di circolazione risultavano precedenti proprietari soggetti passivi IVA ordinari e la società non aveva prodotto ulteriore documentazione idonea a dimostrare i presupposti del regime speciale. La società è stata condannata al pagamento di 10.200 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
In materia IVA, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'evasione e l'inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici ed elementi indiziari attendibili, senza necessità di una prova diretta e incontrovertibile di ogni singola operazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma è richiamata quale parallelo, per le imposte dirette, della possibilità dell'Amministrazione di fondare l'accertamento su presunzioni.
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito dalla L. n. 85 del 1995
Il regime IVA del margine per i beni d'occasione, inclusi i veicoli usati, è un regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente. Chi lo applica deve dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti e la propria buona fede.
Art. 112 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia è ammissibile solo quando il giudice non abbia deciso su una vera domanda o eccezione rilevante, non quando abbia omesso di esaminare una mera argomentazione o considerazione giuridica.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione e omessa pronuncia, dichiarando alcuni motivi infondati o inammissibili per carenza di specificità.
Corte di Giustizia UE, Kittel, cause C-439/04 e C-440/04
Il diritto alla detrazione non può essere negato a chi non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione IVA.
La detrazione IVA è tutelata in ragione della buona fede del contribuente, ma può essere negata quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Corte di Giustizia UE, Mahagében e Dávid, cause C-80/11 e C-142/11
Non possono essere imposti controlli generalizzati e sproporzionati sul fornitore; tuttavia, il cessionario deve svolgere verifiche ragionevoli quando esistano indizi concreti di irregolarità.
Corte di Giustizia UE, PPUH, causa C-277/14
La perdita della detrazione non può derivare automaticamente da criteri astratti o predeterminati, come la mera irregolarità del fornitore; occorre una valutazione concreta degli elementi oggettivi che dimostrino la conoscenza o conoscibilità della frode.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 21105 del 2017
Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi che fanno sorgere il sospetto di frode o di indebita applicazione del regime del margine, il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile in concreto.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia che il fornitore formale fosse un soggetto interposto o una cartiera, sia che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, di inserirsi in una frode.
- La prova dell'Amministrazione può essere presuntiva e basarsi su una pluralità di indizi: prezzi anomali, margini ridotti, documentazione incoerente, pagamenti atipici, intermediari sospetti, rapporti ripetuti con cartiere e canali commerciali paralleli.
- Non esiste un automatismo per cui la sola esistenza di una cartiera comporti il diniego della detrazione; tuttavia, la presenza di ulteriori elementi anomali può far sorgere un obbligo concreto di verifica a carico dell'acquirente professionale.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non dimostra da sola la buona fede, perché tali documenti possono essere formalmente corretti anche in operazioni fraudolente.
- Il regime IVA del margine per i veicoli usati è eccezionale e deve essere applicato restrittivamente. Il rivenditore deve verificare i precedenti proprietari risultanti dalla carta di circolazione e conservare documentazione idonea a dimostrare che l'IVA non sia stata detratta a monte.
- Se i precedenti proprietari risultano operatori commerciali, società di noleggio o leasing nel settore dei veicoli, opera una presunzione di detrazione IVA a monte, incompatibile con il regime del margine salvo prova contraria adeguata.
- In presenza di indizi di frode, il contribuente deve documentare le verifiche preventive concretamente effettuate e spiegare perché eventuali anomalie non fossero rilevabili o non fossero idonee a far sorgere un sospetto ragionevole.
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