Ordinanza n. 1151/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2052 del 29 dicembre 2025 del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane del Comune di Benevento, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura di progressione verticale ordinaria ex art. 15 CCNL Funzioni Locali 2019-2021 per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, nella parte in cui colloca la ricorrente al sesto posto con punti 54,50; 2. della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2071 del 30 dicembre 2025 del medesimo Settore, con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione della controinteressata Serafina Leone nel profilo di Funzionario Amministrativo; nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto, ivi espressamente inclusi: 3. il Verbale n. 3 del 17 dicembre 2025 della Commissione esaminatrice relativo alla valutazione dei titoli, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 39,50 punti per i titoli; 4. l'Appendice al Verbale n. 3 del 12 dicembre 2025 contenente i "sub criteri di valutazione", nella parte in cui introduce ex post criteri non previsti dall'Avviso pubblico e dal Regolamento comunale; 5. nonché, ove occorra, l'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1903 del 30 dicembre 2024, nella parte in cui all’art. 2 non prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, nonché nelle parti in cui non predetermina in maniera certa i criteri per il calcolo dei titoli posseduti; 6. nonché, ove ritenuto necessario, dell’intera procedura selettiva in esame; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per - il riconoscimento del diritto della ricorrente ad una corretta valutazione dei titoli posseduti, e quindi a vedersi attribuiti i punteggi così come esclusivamente determinati dall'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1903 del 30 dicembre 2024, nonché derivanti dalla corretta interpretazione della medesima lex specialis, la quale all’art. 7 attribuisce un maggior valore alla laurea magistrale rispetto alla laurea triennale; B. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Leone Serafina il 31.03.2026: a. della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2052 del 29 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura comparativa per la progressione verticale ordinaria per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Amministrativo, limitatamente alla parte in cui attribuisce alla Dott.ssa Serafina Leone il punteggio di 56,50 anziché 57,50; b. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Verbale n. 3 del 17.12.2025 della Commissione esaminatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e successivo scorrimento della graduatoria con assunzione di una controinteressata nella procedura di progressione verticale per Funzionario Amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui è stata collocata al sesto posto con 54,50 punti, il successivo provvedimento di scorrimento e assunzione della controinteressata, nonché il verbale della commissione relativo alla valutazione dei titoli e l’appendice contenente i sub-criteri di valutazione. Ha contestato, in particolare, l’introduzione ex post di criteri non previsti dall’avviso pubblico e dal regolamento comunale, l’insufficiente predeterminazione dei criteri di calcolo dei titoli e la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto a una nuova e corretta valutazione dei titoli secondo la lex specialis, sostenendo che l’art. 7 dell’avviso attribuisse un maggior valore alla laurea magistrale. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima graduatoria, chiedendo l’attribuzione di un ulteriore punto, da 56,50 a 57,50.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla motivazione dei giudizi, ha ritenuto che, essendo stati previamente fissati criteri di massima, il voto numerico fosse una formula sintetica idonea a esprimere la valutazione della commissione e non richiedesse ulteriori chiarimenti. Ha inoltre ritenuto, in prima delibazione, che l’appendice non avesse introdotto nuovi sub-criteri, ma avesse esplicitato, per esigenze di trasparenza, le modalità operative delle già concluse attribuzioni dei punteggi, sulla base dei criteri della lex specialis. La laurea magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza è stata ritenuta valutabile, prima facie, quale titolo di accesso all’Area, poiché l’avviso non distingueva tra laurea triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale, tutte considerate idonee all’accesso; inoltre, la laurea magistrale è stata qualificata come sviluppo o prosecuzione della laurea triennale, senza diversità contenutistica delle materie di studio tale da giustificare un punteggio aggiuntivo per titolo ulteriore. Il giudice non ha ravvisato manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o errori procedurali nelle valutazioni tecniche della commissione. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la controinteressata aveva già sottoscritto il contratto di lavoro ed era stata immessa nelle nuove funzioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora, respingendo la domanda cautelare.
art. 7 dell'Avviso pubblico per la progressione verticale
art. 7 lett. B1 del Bando
È stato interpretato nel senso che il punteggio aggiuntivo per un ulteriore titolo di studio richiede la diversità delle materie dei percorsi di studio; la laurea magistrale o del vecchio ordinamento non è stata ritenuta, in prima delibazione, titolo autonomo ulteriore rispetto al titolo di accesso.
Massime di principio
- Quando una commissione esaminatrice abbia previamente fissato criteri di massima sufficientemente determinati, il voto numerico può costituire motivazione sintetica idonea a rendere comprensibile la valutazione tecnica compiuta, senza necessità di motivazioni individuali ulteriori.
- Un documento adottato dalla commissione dopo la fissazione dei criteri non introduce necessariamente nuovi sub-criteri: ove si limiti a esplicitare, per esigenze di trasparenza, le modalità operative di applicazione dei criteri già stabiliti e delle valutazioni già svolte, può essere qualificato come mera motivazione esplicativa.
- In una procedura selettiva, una laurea magistrale o del vecchio ordinamento può essere valutata esclusivamente come titolo di accesso quando la lex specialis non distingua tra i diversi tipi di laurea ai fini dell’accesso e non preveda espressamente un punteggio aggiuntivo; il punteggio per titolo ulteriore presuppone, secondo la clausola applicata, una diversità delle materie dei percorsi di studio.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche di una commissione esaminatrice non conduce alla sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’amministrazione e, in assenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o errore procedurale, non consente di rimettere in discussione il punteggio attribuito.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il controinteressato abbia già sottoscritto il contratto di lavoro e sia stato immesso nelle nuove funzioni, in assenza di ulteriori elementi concreti sull’irreparabilità del pregiudizio allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →