Cassazione Civile, Ordinanza n. 03986/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2015, ai fini IRES e IRAP, recuperando a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati in relazione a operazioni infragruppo con una consociata non residente (società ungherese), ritenendo che una variazione fiscale in diminuzione operata all'estero sul transfer pricing avesse ridotto la base imponibile della consociata estera senza un corrispondente riallineamento in aumento in Italia. La società ha contestato gli avvisi sostenendo che non ricorressero i presupposti applicativi dell'art. 110, comma 7, TUIR e che non vi fosse prova di un prezzo inferiore al valore normale; la CTR Lombardia ha accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione/falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione di merito per non avere considerato che la riduzione della base imponibile estera imponeva la corrispondente variazione in aumento in Italia per evitare doppia non imposizione, e per non avere valorizzato la prova dello scostamento dal valore normale fornita dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente e ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'Amministrazione aveva fornito prova dell'esistenza delle operazioni infragruppo e dello scostamento dal valore normale, nonché della variazione in diminuzione operata dalla consociata estera con conseguente riduzione della base imponibile; il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'erroneità della pretesa fiscale e la conformità al valore normale del corrispettivo praticato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata perché il giudice di merito non si è attenuto ai corretti criteri di applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dovrà procedere a nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato ... sono valutati in base al valore normale"
La norma, nel testo applicabile ratione temporis, impone il criterio del valore normale nelle operazioni infragruppo con società non residenti quando ciò determini un aumento del reddito; la Corte la considera applicabile anche alle conseguenze fiscali di una variazione in diminuzione operata all'estero che comporti una doppia non imposizione in Italia senza corrispondente riallineamento.
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
La definizione di valore normale va ricavata dal prezzo praticato per beni o servizi analoghi in libera concorrenza, nel tempo e nel luogo più prossimo, utilizzando i criteri e i metodi più appropriati, anche secondo le linee guida OCSE.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che spetta all'Amministrazione provare lo scostamento dal valore normale e al contribuente la prova contraria, cioè che il prezzo praticato sia conforme ai valori di mercato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come violazione di legge per erronea applicazione della disciplina del transfer pricing e delle regole sull'onere della prova.
art. 5, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato negli avvisi di accertamento quali base normativa della rettifica anche ai fini IRAP.
art. 110, comma 7, del TUIR nel testo anteriore al d.l. n. 50/2017
La Corte lo applica al caso di specie, ritenendo che la disciplina vigesse nel testo previgente e fosse idonea a fondare la ripresa a tassazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo con società non residenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza della transazione e il relativo scostamento dal valore normale; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare che il corrispettivo è coerente con il mercato.
- Il criterio del valore normale va accertato secondo il parametro della libera concorrenza, utilizzando i metodi di comparazione più appropriati e le linee guida OCSE, senza vincoli di gerarchia rigida tra i diversi metodi.
- Quando una rettifica fiscale estera riduce la base imponibile della consociata non residente in relazione a operazioni infragruppo, può rendersi necessaria la corrispondente variazione in aumento in Italia per evitare una doppia non imposizione, se il prezzo praticato risulta inferiore al valore normale.
- Il giudice di merito non può escludere l'applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR in presenza di una riduzione fiscale estera collegata al transfer pricing, se dagli atti emerge uno scostamento del prezzo dal valore normale e il contribuente non fornisce prova contraria idonea.
- Ai fini del transfer pricing, il contribuente deve dimostrare la conformità del prezzo di trasferimento al principio di libera concorrenza sia al momento della fissazione del prezzo sia in sede dichiarativa.
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