Cassazione Civile, Sentenza n. 1291/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca impugnava il decreto del Tribunale di Perugia che, nell'opposizione allo stato passivo promossa dalla banca, aveva ammesso il credito reclamato al passivo in via chirografaria anziché in grado ipotecario, ritenendo revocabile l'ipoteca iscritta su mutuo fondiario erogato alla società fallita nell'ambito di un piano di risanamento. La banca contestava, tra l'altro, la non applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare alle ipoteche su mutui fondiari e deduceva violazioni di norme sul mutuo fondiario (art. 38 e 39 TUB), la certezza della data dell'attestazione e l'idoneità del piano di risanamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili diversi motivi di impugnazione (primo, secondo, quarto, quinto e sesto), ma ha accolto il terzo motivo: ha enunciato il principio di diritto secondo cui le esenzioni dell'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare trovano applicazione non solo all'azione revocatoria fallimentare ma, alle condizioni previste dalla norma, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e a quella esercitata fuori dal fallimento se il giudizio proseguito dal curatore. Perciò la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per riesaminare la posizione alla luce del principio affermato. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del curatore e confermato che la violazione di norme imperative (es. per preferenze) non comporta automaticamente la nullità del contratto, cui si applicano invece i rimedi di inefficacia/revocatoria.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 67, comma 3, lett. d)
art. 67, terzo comma, lett. d)
La Corte interpreta l'esenzione prevista come applicabile non solo alla revocatoria fallimentare ma anche, alle condizioni richieste dalla norma, all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e all'azione ordinaria proseguita dal curatore
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 66
Richiamo alla revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.); distingue le due forme di revocatoria ma non esclude l'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 67 quando ricorrono le condizioni normative
Codice Civile, art. 2901
Disciplina della revocatoria ordinaria; la Corte richiama i suoi presupposti (natura dei pagamenti/garanzie, requisito temporale e consapevolezza del pregiudizio)
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 38 e art. 39, comma 4
art. 38 e art. 39, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993
La Corte osserva che la violazione delle disposizioni sul mutuo fondiario non comporta necessariamente la nullità del contratto; la loro violazione non esclude di per sé l'esenzione prevista dall'art. 67 se ne ricorrono le condizioni
Codice Civile, art. 2704
Rilievo sulla prova della data certa della scrittura privata: la data può essere accertata anche per presunzioni o con testimoni in assenza di situazioni tipiche di certezza
Codice Civile, art. 2697
Regole sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte richiama principi relativi al carico probatorio nelle contestazioni sul piano di risanamento e sulle condizioni della revocatoria
Codice Civile, art. 1344
Illiceità della causa: la Corte conferma che l'illiceità della causa non comporta automaticamente la nullità del contratto quando il sistema prevede rimedi speciali (es. revocatoria) anziché la nullità
Legge 27 gennaio 2012, n. 3, art. 12, comma 5
art. 12, comma quinto, legge n. 3/2012
Richiami sistematici: la norma per la composizione della crisi cita l'art. 67 della legge fall., argomento usato per interpretare l'ambito applicativo delle esenzioni
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 69-bis
Il riferimento a tutte le 'azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione' è considerato nel bilanciamento sistematico ma non escludente della più ampia applicazione dell'art. 67 secondo la Corte
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216
Riferimento al reato di bancarotta preferenziale: la Corte osserva che la possibilità di preferenza è sanzionata penalmente ma non comporta automaticamente nullità contrattuale sul piano civilistico
Massime di principio
- Le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, della legge fallimentare possono applicarsi anche all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) esercitata dal curatore o all'azione ordinaria proseguita dal curatore, purché sussistano le condizioni previste dalla norma (atto posto in esecuzione di un piano/accordo idoneo al risanamento ecc.).
- Perché una garanzia o un pagamento ex art. 67 (commi e lettere pertinenti) sia esente da revocatoria occorre valutare ex ante l'idoneità del piano di risanamento: la prova della data certa e dell'efficacia del piano va accertata alla data di adozione del piano, con strumenti probatori ammessi (anche presunzioni o testimonianze se manca data certa).
- La violazione di norme imperative (es. disposizioni sul mutuo fondiario o norme contro preferenze) non determina di per sé la nullità del contratto; l'ordinamento prevede rimedi specifici (revocatoria/inefficacia) piuttosto che la nullità automatica.
- Nelle contestazioni su revocatoria e opponibilità delle garanzie la prova dello stato di crisi del debitore e della consapevolezza del terzo circa il pregiudizio degli altri creditori è centrale; dati di Centrale dei Rischi, bilanci e documentazione di banca sono elementi rilevanti.
- Questioni di motivazione non direttamente connesse alla ratio decidendi del provvedimento (passaggi 'ad abundantiam') possono risultare inesistenti per l'interesse ad impugnarli e quindi essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- In sede di verificazione del passivo il Tribunale deve riesaminare l'ammissibilità delle esenzioni e l'eventuale revocabilità delle garanzie tenendo conto del principio affermato: se ricorrono le condizioni di cui all'art. 67(3) l'ipoteca non deve essere revocata.
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