Cassazione Penale, Sentenza n. 40688/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 589-ter c.p., sostenendo che la sua spontanea costituzione il giorno successivo aveva comunque consentito l'individuazione dell'autore e non aveva ostacolato le indagini; (2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, denunciando un eccessivo scostamento dal minimo edittale e criticando la valutazione della Corte che aveva tenuto conto delle lesioni e delle violazioni del Codice della Strada nonostante la velocità contestata fosse minima (ca. 60 km/h in luogo di 50).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui l'allontanamento dal luogo del sinistro e la presentazione alle forze dell'ordine solo dopo 24 ore integrano l'aggravante di cui all'art. 589-ter c.p., poiché tale comportamento può ostacolare l'accertamento dell'identità, l'individuazione del veicolo e la ricostruzione dell'incidente, incluso il tempestivo accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito che ha motivato la scelta sulla base della gravità delle violazioni del Codice della Strada e dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si conferma la condanna di merito (pena ridotta a 4 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. con le aggravanti riconosciute).
Norme richiamate
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Norma base del reato per la quale l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello e la Cassazione hanno applicato la fattispecie principale per la morte causata nell'incidente stradale.
art. 589 comma 6 c.p.
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione di merito come elemento di gravità della condotta (ad es. violazioni rilevanti del Codice della Strada).
art. 589-ter c.p. (circostanza aggravante per omissione di soccorso/allontanamento)
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che l'allontanamento dal luogo del sinistro e la successiva costituzione dopo 24 ore integrano l'aggravante, in quanto ostacolano l'identificazione del responsabile, l'individuazione del veicolo e la ricostruzione dell'incidente e impediscono accertamenti immediati (es. alcol/ droga).
art. 589-bis comma 7 c.p. (rilevata come equivalente)
Riferimento normativo richiamato nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto le circostanze equivalenti a quelle previste da questa disposizione.
art. 62-bis c.p. (recidiva o precedenti specifici)
Norma sulla personalità del reo; la Corte ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato nella valutazione della gravità e nella determinazione della pena.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma processuale che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; il ricorso era fondato su detta previsione ma la Cassazione ha ritenuto infondati i profili dedotti.
Massime di principio
- L'allontanamento dal luogo del sinistro, anche se seguito da una costituzione tardiva, può integrare l'aggravante di cui all'art. 589-ter c.p. se il comportamento ha concretamente ostacolato o potuto ostacolare l'accertamento dell'identità, la ricostruzione dell'incidente o accertamenti medici immediati.
- Per contestare l'applicazione di un'aggravante per omissione di soccorso o allontanamento occorre dimostrare che la condotta non ha in alcun modo ostacolato le indagini o la ricostruzione dei fatti; la semplice costituzione tardiva non è di per sé sufficiente a escludere l'aggravante.
- La determinazione della pena rientra in un ampio margine discrezionale del giudice di merito: per ottenere la cassazione è necessario provare che la motivazione sia illogica o contraddittoria in modo manifesto, non bastando la mera divergenza di valutazione sulle circostanze rilevanti.
- Violazioni del Codice della Strada (es. mancato arresto allo stop, eccesso di velocità in centro abitato) e precedenti penali sono elementi concreti che possono giustificare un aumento della pena anche in presenza di scostamenti dal minimo edittale.
- In ricorsi che impugnano la dosimetria della pena, la strategia difensiva efficace dovrebbe mirare a dimostrare specifici errori logico-giuridici nella motivazione o l'omissione di considerazione di elementi attenuanti rilevanti, non limitandosi a contestare la discrezionalità valutativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40674/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40675/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →