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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05129/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., un permesso di necessità per visitare la madre in precarie condizioni di salute. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva negato il permesso (26/06/2025). Il detenuto presentò un reclamo personale il 26/06/2025 e, successivamente, un secondo reclamo depositato dall'avvocato il 01/07/2025 contenente ulteriore documentazione sanitaria attestante un aggravamento della patologia cronico-degenerativa della madre. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, nell'ordinanza del 05/08/2025, rigettò il reclamo ritenendo la patologia stabile e non configurante un "imminente pericolo di vita"; però valutò soltanto il reclamo personale e la relazione sanitaria dell'ASP del 13/03/2025, omettendo di considerare il reclamo presentato dall'avvocato e la documentazione medica allegata a quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in cassazione annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino e rinviando il procedimento a detto Tribunale per nuovo esame. La Corte ha ritenuto viziosa la motivazione del provvedimento impugnato per due ragioni principali: (i) omissione di valutazione completa della "piattaforma" difensiva, ossia il mancato esame del reclamo presentato dall'avvocato e della documentazione sanitaria allegata; (ii) errata o incompleta valutazione dei presupposti dell'art. 30 Ord. pen., non avendo effettuato un bilanciamento adeguato tra dati nosografici e dati cronologici (es. ultimo permesso concesso nel 2021) né valutato se l'aggravamento documentato potesse giustificare la concessione del permesso anche alla luce dell'impossibilità di soluzioni alternative (mezzi tecnologici). Il rinvio ordina al Tribunale di Torino di riesaminare analiticamente i presupposti per la concessione del permesso conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 30 Ord. pen. (legge 25 luglio 1975, n. 354)

    "Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo"

    La Corte distingue tra il primo comma (imminente pericolo di vita) e il secondo comma (eventi familiari di particolare gravità), richiedendo un'applicazione congiunta di parametri nosografici e cronologici; sottolinea che anche condizioni progressive ma "stabili" possono giustificare il permesso se correlate al lungo periodo dall'ultima visita e all'impossibilità di alternative tecnologiche.

  • art. 30, secondo comma Ord. pen.

    "Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità"

    Interpretato in senso non sovrapponibile al primo comma: si richiede valutazione prudente ed equilibrata della gravità familiare, con attenzione ai parametri cronologici e alla progressività delle patologie.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Richiamato come fattore che impone rigore nel trattamento detentivo: la possibilità di concedere permessi va valutata con bilanciamento tra esigenze di sicurezza connesse al regime speciale e principio umanitario.

  • art. 27 Cost.

    Fondamento costituzionale del principio umanitario nell'esecuzione della pena; orienta l'interpretazione delle norme che consentono permessi per esigenze familiari.

  • art. 35 Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come normativa pertinente alla materia dei provvedimenti di custodia e permessi; la censura denunciava violazione anche rispetto a questa norma benché la decisione si concentri su art. 30.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ordina che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi generalità e dati identificativi.

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale (cit. sent. n. 149/2018, n. 76/2017, n. 57/2013)

    Richiamate a supporto del principio che l'esecuzione penale deve rispettare il principio di umanità e che le valutazioni non possono fondarsi su presunzioni; bisogno di apprezzamento prudente e ancorato ai fatti.

  • Cass. Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018 (Arena)

    Precedente che incorpora il principio di coniugare dato nosografico e dato cronologico: anche condizioni progressive, se protratte per lungo periodo, possono configurare "particolare gravità" ai fini dell'art. 30.

Massime di principio

  • Il permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 Ord. pen. va valutato congiuntamente sui dati nosografici (gravità e progressività della patologia) e sui dati cronologici (periodo trascorso dall'ultima visita): entrambi i fattori possono giustificare il permesso se valutati complessivamente.
  • Il giudice deve esaminare e motivare espressamente tutte le deduzioni e la documentazione prodotte dal detenuto (anche se presentate in atti distinti); l'omissione di valutazione di atti rilevanti può comportare annullamento del provvedimento e rinvio.
  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis occorre un bilanciamento scrupoloso tra esigenze di sicurezza e principio umanitario: il regime speciale non esclude a priori permessi, ma richiede rigorosa ponderazione delle circostanze concrete e delle alternative tecniche.
  • La presenza di documentazione medica successiva al rapporto di una Sanità pubblica deve essere valutata e confrontata con le precedenti certificazioni: un aggravamento attestato può modificare la valutazione della "particolare gravità" o dell'"imminente pericolo di vita".
  • L'esistenza di mezzi tecnologici idonei a mantenere i rapporti familiari (videochiamate, ecc.) deve essere considerata come possibile alternativa; la loro impossibilità o inidoneità rafforza l'argomentazione a favore della concessione del permesso.
  • Se il provvedimento impugnato manca di una piattaforma argomentativa completa o non affronta punti decisivi sollevati dalle parti, la Corte può disporre l'annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato e completo.
  • Le valutazioni del magistrato di sorveglianza devono evitare presunzioni e essere ancorate a elementi documentali concreti; la motivazione deve esplicitare quale documentazione e quali parametri nosografici e cronologici sono stati presi in considerazione.

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