Sentenza del 01/03/2017 n. 1765 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Natura pertinenziale - Distanza dall'immobile principale - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa disciplina comunale è stata ritenuta legittima. Ai fini ICI, il Comune può regolamentare autonomamente il regime delle pertinenze e limitare il beneficio fiscale alle pertinenze situate nello stesso immobile dell'abitazione principale. Una pertinenza distante o collocata in un diverso immobile non beneficia automaticamente del trattamento previsto per l'abitazione principale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il bene dovesse essere qualificato come pertinenza dell'abitazione principale e, quindi, beneficiare del relativo trattamento fiscale ai fini ICI. La questione riguardava la rilevanza della distanza tra la pertinenza e l'immobile principale. Il Comune di Milano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, aveva stabilito che fossero considerate pertinenze dell'abitazione principale soltanto quelle ubicate nello stesso immobile della prima. Tale disciplina valorizza il criterio della prossimità fisica, ritenuto coerente con la destinazione durevole della pertinenza al servizio della cosa principale.
Norme richiamate
Normativa ICI e potestà regolamentare comunale
I Comuni possono disciplinare il regime delle pertinenze ai fini dell'imposta, purché rispettino il principio di legalità amministrativa.
Articolo 817 del Codice civile
La pertinenza è una cosa destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa. Ai fini fiscali, tale rapporto può essere valutato anche considerando la prossimità fisica tra il bene principale e quello pertinenziale.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sull'abitazione principale, non è sufficiente che il proprietario dichiari una destinazione pertinenziale: occorre verificare anche i requisiti previsti dal regolamento comunale applicabile.
- Il Comune può adottare criteri restrittivi per individuare le pertinenze agevolabili, incluso il requisito della collocazione nello stesso immobile dell'abitazione principale.
- La distanza o la collocazione in un fabbricato diverso possono escludere il riconoscimento del trattamento fiscale riservato all'abitazione principale, anche se esiste un collegamento funzionale tra i beni.
- In situazioni analoghe è necessario consultare il regolamento comunale vigente nell'anno d'imposta interessato e verificare la posizione concreta della pertinenza, oltre alla sua effettiva destinazione durevole al servizio dell'immobile principale.
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