Cassazione Penale, Ordinanza n. 28100/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. Deduce, in un unico motivo, violazione di legge penale e processuale e mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte rileva però che il motivo è generico e indeterminato: non indica specificamente quali elementi della decisione siano censurati e non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto della censura; la genericità e l'indeterminatezza ne comportano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, cioè idoneo a individuare con precisione i capi e i punti della decisione censurati e le ragioni della doglianza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo astratto violazioni di legge o vizi motivazionali senza confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi da cui desume l'errore del giudice; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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