Sentenza del 09/11/2018 n. 28671 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Redditi di impresa - Determinazione - Imputazione dei componenti di reddito - Principio di competenza - Operatività - Onere della prova - Riparto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello relativa all'accertamento per il 2003, contestando, da un lato, la deduzione fiscale effettuata dalla società per un indennizzo assicurativo relativo a un incendio, sostenendo che il credito fosse già certo e determinabile perché iscritto in bilancio, e, dall'altro, la motivazione della sentenza sugli ulteriori recuperi a tassazione riguardanti cessioni omaggio, spese di rappresentanza, formazione, manutenzione, costi non di competenza o non inerenti e altre deduzioni. La Corte ha ribadito che il principio di competenza fiscale richiede che esistenza e ammontare del componente siano certi e oggettivamente determinabili; per i componenti positivi tale prova spetta all'Amministrazione, mentre per quelli negativi spetta al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia relativi all'indennizzo assicurativo, ritenendo corretta la valutazione della CTR secondo cui, nel 2003, il credito non era ancora sufficientemente certo e determinabile, poiché la procedura assicurativa si era conclusa soltanto nel 2004. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: si era limitata a richiamare integralmente la decisione di primo grado senza esaminare i singoli recuperi fiscali e i motivi di gravame. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 109 TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Tuttavia [...] i componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Il componente reddituale si imputa all'esercizio in cui nasce il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, ma la rilevanza fiscale può essere differita all'esercizio successivo quando, nell'anno di competenza, l'esistenza non è certa o l'ammontare non è oggettivamente determinabile. La mera iscrizione in bilancio non sostituisce necessariamente la verifica fiscale della certezza e determinabilità.
Art. 2423-bis, comma 1, nn. 3 e 4, codice civile
Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Il principio civilistico di competenza e prudenza nella redazione del bilancio non coincide integralmente con il più rigido principio di competenza fiscale.
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
La riproduzione estesa di documenti nel ricorso può determinarne l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, salvo che i documenti siano facilmente isolabili e il ricorso, depurato dal materiale eccedente, conservi una chiara esposizione dei fatti e dei motivi.
Artt. 36 e 61, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria d'appello deve esporre, anche sinteticamente, le critiche dell'appellante e le ragioni per cui esse vengono accolte o respinte. Il mero rinvio integrale alla sentenza di primo grado, senza confronto con i motivi d'appello, integra motivazione apparente e comporta nullità.
Art. 132 codice di procedura civile
La decisione deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione solo apparente, priva dell'indicazione dell'iter logico seguito dal giudice, determina la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un ricavo o un costo non può essere imputato sulla base di mere previsioni: devono risultare provati sia il titolo giuridico sia, quando richiesto, l'esistenza e l'ammontare oggettivamente determinabile.
- Per i componenti positivi del reddito l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la certezza e la determinabilità nell'esercizio contestato; per i componenti negativi il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
- La rilevazione di una posta nel bilancio civilistico non comporta automaticamente che essa sia fiscalmente imponibile o deducibile nello stesso esercizio.
- Nel caso di indennizzi assicurativi, la tassazione può essere differita quando, alla data della dichiarazione, la procedura di liquidazione non si è conclusa e l'importo resta meramente stimato o probabilistico.
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve esaminare i singoli motivi di impugnazione e spiegare le ragioni della decisione.
- La cassazione con rinvio non significa che l'Amministrazione abbia vinto definitivamente nel merito: comporta la ripetizione del giudizio davanti a un diverso collegio, limitatamente ai punti per i quali la sentenza è stata cassata.
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