Prescrizioni del Garante n. 39 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro Italia Trasporto Aereo S.p.A. per il mancato tempestivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali. L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, ritenendo che la risposta sia intervenuta oltre il termine di un mese e solo dopo il reclamo e i solleciti dell’interessato. Pur riconoscendo il ritardo di 10 giorni e alcune circostanze attenuanti, il Garante ha qualificato la fattispecie come violazione minore e ha ammonito la società, senza irrogare sanzioni pecuniarie o ulteriori misure correttive.
Italia Trasporto Aereo S.p.A.: ritardo nel riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Italia Trasporto Aereo S.p.A. - ritardo nel riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il provvedimento origina dal reclamo di un interessato che lamentava la mancata risposta, nei termini di legge, a una richiesta di accesso ai propri dati personali presentata a Italia Trasporto Aereo S.p.A. Il Garante ha esaminato la tempistica e il contenuto del riscontro fornito dalla società, nonché le giustificazioni addotte nel corso dell’istruttoria.
Origine del reclamo e attività istruttoria
Il reclamante aveva inoltrato l’istanza di esercizio dei diritti il 1° giugno 2023 e, non avendo ricevuto un riscontro tempestivo, si era rivolto al Garante il 14 luglio 2023 ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’Autorità ha quindi avviato l’istruttoria e, con nota del 6 settembre 2023, ha invitato ITA ad aderire all’istanza.
ITA ha poi comunicato di aver risposto il 24 agosto 2023, dichiarando di non avere rinvenuto nei propri sistemi, alla data della richiesta, trattamenti di dati personali riferibili all’interessato. La società ha inoltre rappresentato che l’istanza si inseriva in un più ampio numero di richieste analoghe, provenienti anche tramite uno studio legale, e che alcune erano connesse a vicende sottoposte all’attenzione della magistratura penale.
Condotta contestata e giustificazioni addotte
Secondo la società, l’ufficio competente aveva ritenuto di applicare la proroga di ulteriori due mesi prevista dall’art. 12, par. 3, GDPR, ma per un errore materiale non aveva informato l’interessato di tale scelta. ITA ha attribuito il disallineamento anche al periodo estivo, alle assenze per ferie e all’elevato numero di istanze automatizzate ricevute, che avrebbero congestionato il processo di gestione.
Nel corso del procedimento la società ha inoltre descritto alcune misure organizzative introdotte per prevenire il ripetersi di ritardi analoghi, tra cui:
- una procedura specifica per la gestione delle istanze ex artt. 15-22 GDPR;
- sessioni di formazione per i soggetti incaricati, anche con coinvolgimento delle figure apicali;
- uno strumento di monitoraggio delle pratiche e delle relative scadenze;
- un sistema di primo filtro per le richieste massivamente inviate da strumenti automatizzati.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha preso atto delle dichiarazioni rese dalla società, ricordando che la veridicità delle stesse è presidiata dall’art. 168 del Codice. Tuttavia, dagli atti è emerso che il riscontro è stato fornito oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR e solo a seguito del reclamo e di ulteriori solleciti dell’interessato.
Il Garante ha quindi ritenuto integrata la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, richiamando la possibilità di applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR. Ai fini della valutazione ex art. 83, par. 2, GDPR, ha considerato che:
- la violazione non riguardava categorie particolari di dati personali;
- l’episodio era unico e riferito a un solo interessato;
- il ritardo era limitato a 10 giorni solari;
- la condotta era connotata da colpa, dovuta a un errore materiale e a una congestione organizzativa;
- ITA aveva collaborato con l’Autorità;
- non risultavano precedenti specifici per la medesima fattispecie;
- nel frattempo erano state adottate misure organizzative correttive.
Alla luce di tali elementi, la fattispecie è stata qualificata come “violazione minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 GDPR.
Decisione finale e conseguenze
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Italia Trasporto Aereo S.p.A. nei termini indicati in motivazione, per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, e ha ammonito la società ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per l’omesso tempestivo riscontro all’istanza di accesso.
Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché la società aveva già fornito un riscontro idoneo all’interessato nel corso del procedimento. È stata inoltre prevista l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, nonché la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nei termini di cui all’art. 78 GDPR, agli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato il 14 luglio 2023 da un interessato che lamentava di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza di accesso ex art. 15 GDPR, inviata a Italia Trasporto Aereo S.p.A. il 1° giugno 2023.
Istruttoria e posizione di ITA
A seguito dell’istruttoria, il Garante ha chiesto alla società di aderire all’istanza. ITA ha dichiarato di aver risposto il 24 agosto 2023, affermando di non aver rinvenuto nei propri sistemi dati personali riferibili all’interessato. La società ha anche spiegato di aver ritenuto applicabile la proroga di due mesi ex art. 12, par. 3, GDPR, ma di non aver comunicato tempestivamente tale decisione per un errore materiale e per il sovraccarico di istanze ricevute.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato che il riscontro è stato fornito oltre il termine previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR e solo dopo il reclamo e vari solleciti dell’interessato. Ne è derivata la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR.
Valutazione della gravità
Nella quantificazione della risposta sanzionatoria l’Autorità ha considerato che il caso riguardava un solo interessato, un singolo episodio, non coinvolgeva categorie particolari di dati, il ritardo era contenuto in 10 giorni solari, vi era collaborazione con l’Autorità, assenza di precedenti specifici e adozione di misure organizzative correttive nel corso del procedimento.
Esito e misure adottate
Il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire ITA ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, dichiarando l’illiceità del trattamento nei limiti descritti in motivazione e disponendo l’annotazione nel registro interno. Non sono state adottate ulteriori misure correttive perché la società aveva già fornito idoneo riscontro all’interessato.
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