Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1149/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto dirigenziale n. 25 del 27/01/2026, emesso dalla Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto denominato Realizzazione impianto produzione energia elettrica da fonte eolica pot. 12 MW e storage energetico da 2 MW nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) loc. Monticelli con relative opere connesse”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con particolare riferimento, in via estensiva: 2.1) del decreto dirigenziale n. 1 del 08/01/2026 recante “Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003; 2.2) del decreto dirigenziale n. 1 del 07/01/2026 con cui è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza; 2.3) dei verbali della Conferenza di Servizi e di ogni altro atto del procedimento anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202601944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla realizzazione di un impianto eolico da 12 MW con storage energetico da 2 MW, nonché autorizzazione unica, parere VIA-VIncA, verbali della Conferenza di Servizi e ulteriori atti del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale n. 25 del 27 gennaio 2026, recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo a un impianto eolico e a un sistema di accumulo da realizzarsi nel territorio comunale. Sono stati inoltre impugnati l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, il parere favorevole di VIA integrata con la valutazione di incidenza, i verbali della Conferenza di Servizi e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la natura tecnica delle questioni dedotte.

La decisione

Il TAR non decide nel merito i motivi di ricorso e non concede né nega espressamente la sospensione sulla base di una valutazione definitiva del fumus e del periculum. Rileva che le questioni, anche per la loro natura tecnica, richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito. Considera inoltre che il procedimento autorizzatorio prevede, prima dell’avvio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto, ulteriori adempimenti e acquisizioni documentali ancora in corso. Ritiene pertanto che le esigenze cautelari del Comune possano essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 25 febbraio 2027, senza adottare una sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento autorizzatorio regionale impugnato; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’autorizzazione unica relativa all’impianto di produzione di energia da fonte eolica; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice soddisfa le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari presentano elevata complessità o natura tecnica e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può non definire in via cautelare il merito delle censure e soddisfare le esigenze della parte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, la presenza di ulteriori adempimenti e acquisizioni documentali ancora necessari prima dell’avvio dei lavori o della messa in esercizio dell’impianto può essere valutata dal giudice per escludere, allo stato, la necessità di sospendere gli atti autorizzatori.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.