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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19838 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale sostenendo, principalmente, che l'ufficio non aveva contestato in appello la qualificazione della pensione come "tabellare", accertamento che doveva quindi ritenersi coperto da giudicato interno. La Commissione centrale, qualificando autonomamente la pensione come non tabellare, avrebbe deciso oltre i limiti della domanda e dei motivi di impugnazione, incorrendo in ultrapetizione. Sono stati inoltre dedotti l'inammissibilità del ricorso dell'ufficio per mancanza di specifici motivi e il difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la natura tabellare della pensione fosse stata accertata dalla Commissione tributaria di II grado e non fosse stata impugnata dall'ufficio. Tale qualificazione, costituendo un antecedente necessario della decisione, era quindi coperta da giudicato interno. La Commissione tributaria centrale, modificandola d'ufficio, aveva pronunciato ultrapetita. La sentenza è stata cassata senza rinvio sul punto e la Corte ha deciso direttamente nel merito, dichiarando l'Agenzia delle Entrate tenuta a eseguire il rimborso richiesto. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dei limiti del giudicato e dell'oggetto dell'impugnazione.

  • Artt. 112 e 329 codice di procedura civile

    Impongono al giudice di pronunciare entro i limiti della domanda e dei motivi di impugnazione e collegano all'acquiescenza la formazione del giudicato sulle parti non impugnate.

  • Art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973

    Richiamato con riferimento alla disciplina della pensione privilegiata ordinaria militare e alla sua qualificazione giuridica.

  • Art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989

    Richiamato in relazione al regime fiscale delle pensioni privilegiate militari e alla questione dell'esenzione dall'IRPEF.

  • Art. 15, comma 3, e art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 636 del 1972

    Il contribuente li ha invocati per sostenere l'inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria centrale privo di specifici motivi.

  • Art. 111 della Costituzione

    Individuava, nel regime processuale applicabile, il fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale.

Massime di principio

  • Se una parte non impugna uno specifico accertamento contenuto nella sentenza di primo o secondo grado, tale accertamento può formare giudicato interno, soprattutto quando costituisce il presupposto necessario della decisione.
  • Il giudice dell'impugnazione deve rimanere entro i limiti dei motivi proposti: non può modificare autonomamente una qualificazione giuridica già accertata e non contestata, altrimenti incorre in ultrapetizione.
  • La qualificazione giuridica di un rapporto o di una prestazione può essere coperta da giudicato quando sia stata effettivamente oggetto di esame e costituisca un antecedente indispensabile della pronuncia.
  • In presenza di un giudicato interno e di fatti già definitivamente accertati, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza disporre ulteriori accertamenti.
  • Nei contenziosi tributari è essenziale contestare specificamente, già nell'atto di impugnazione, ogni elemento della decisione che si intende rimettere in discussione; la mancata contestazione può impedire successive rivalutazioni.

Testo integrale

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