Sentenza del 22/12/2016 n. 26712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2. Il motivo riguardava l'erronea ritenuta necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo di somme relative a IRAP e IVA non versate, ma regolarmente dichiarate e determinate. Secondo l'Agenzia, non vi erano incertezze interpretative, errori formali o altri aspetti rilevanti della dichiarazione che imponessero il contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che la comunicazione preventiva di irregolarità è obbligatoria soltanto quando dalla liquidazione della dichiarazione emergano incertezze su aspetti rilevanti della stessa; non è invece necessaria nel caso di semplice omesso versamento di imposte dichiarate e dovute, accertato mediante controllo automatizzato. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
"Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni"
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. La Corte ha ritenuto che, in caso di omesso versamento di importi dichiarati, tale procedura non richieda necessariamente una preventiva comunicazione di irregolarità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
"Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione"
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la liquidazione delle somme dovute. Nel caso esaminato, è stato applicato per il recupero dell'IVA non versata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
"Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
Non impone il contraddittorio preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante dalla dichiarazione, ma solo quando emergano incertezze rilevanti, margini interpretativi, errori o irregolarità formali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
È richiamato nel quadro normativo relativo alla comunicazione degli esiti dei controlli e alla riscossione delle somme risultanti dalle dichiarazioni; la decisione esclude tuttavia la necessità della comunicazione quando si tratta del semplice mancato versamento di somme già dichiarate.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"Violazione o falsa applicazione di norme di diritto"
Ha costituito il parametro processuale del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione preventiva di irregolarità è normalmente necessaria solo se l'Amministrazione deve chiarire o contestare aspetti rilevanti, ambigui o formalmente irregolari della dichiarazione.
- Se il contribuente ha dichiarato correttamente l'imposta ma non l'ha versata, e l'importo è determinabile automaticamente senza valutazioni interpretative, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione.
- L'omissione della comunicazione non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se ricorressero effettive incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.
- La mera possibilità per il contribuente di pagare dopo una comunicazione preventiva non trasforma tale comunicazione in un adempimento obbligatorio quando la legge la subordina alla presenza di specifiche incertezze.
- In situazioni analoghe, è quindi decisivo distinguere tra semplice omesso versamento di un debito dichiarato e contestazione di errori, incongruenze o interpretazioni della dichiarazione.
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