Sentenza del 14/11/2016 n. 8585 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Ruolo e cartella di pagamento emessi da uffici territorialmente diversi - Impugnazione della cartella per vizi propri - Omessa notificazione atto prodromico - Competenza territoriale - Sede società concessionaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando la cartella viene impugnata anche o soltanto per vizi propri del ruolo non previamente notificato, la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'Agente del servizio di riscossione. La competenza non dipende dalla sede dell'ufficio tributario che ha formato il ruolo, se diversa. Il principio è conforme a Cassazione n. 15829/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente quando il contribuente impugna la cartella di pagamento deducendo vizi propri del ruolo, che non gli era stato notificato in precedenza. Il ruolo e la cartella erano stati emessi da uffici territorialmente diversi: il contribuente sosteneva quindi l'esigenza di stabilire se fosse competente il giudice della sede dell'ufficio tributario formatore del ruolo oppure quello della sede dell'Agente della riscossione.
Norme richiamate
Principio di competenza territoriale nel processo tributario
Ove il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente, è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione.
La controversia relativa ai vizi propri della cartella o del ruolo non previamente notificato deve essere proposta davanti al giudice tributario del luogo in cui ha sede l'Agente della riscossione, anche se il ruolo è stato formato da un diverso ufficio tributario.
Cassazione n. 15829/2016
La pronuncia è richiamata come precedente conforme a sostegno del criterio secondo cui, nelle controversie sui vizi propri della cartella o del ruolo non notificato, rileva la sede dell'Agente della riscossione.
Massime di principio
- Per individuare il giudice territorialmente competente occorre distinguere tra vizi propri della cartella o del ruolo e contestazioni relative all'atto impositivo presupposto.
- Se il ruolo non è stato notificato e viene contestato insieme alla cartella, anche soltanto per vizi propri, la competenza spetta al giudice tributario del territorio in cui ha sede l'Agente della riscossione.
- La sede dell'ufficio tributario che ha formato il ruolo non determina, in questo caso, la competenza territoriale, se è diversa da quella dell'Agente della riscossione.
- La contestazione dell'omessa notificazione dell'atto prodromico consente di far valere il vizio nell'impugnazione della cartella, senza spostare la competenza presso l'ufficio che ha originariamente emesso il ruolo.
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