Cassazione Penale, Sentenza n. 2247/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati connessi allo spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e per la partecipazione a associazione per delinquere (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorso contestava: 1) l'insussistenza di gravi indizi circa la partecipazione di Marchiotti all'associazione e l'attribuzione del ruolo di 'organizzatore'; 2) l'insufficienza degli indizi per i singoli episodi di cessione di stupefacenti (difettano elementi oggettivi a corredo di immagini e intercettazioni); 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.; 4) la mancata valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati gli elementi raccolti dall'ordinanza: conversazioni intercettate, immagini di videosorveglianza e servizi di osservazione che documentano episodi ripetuti di spaccio, il sequestro di cocaina e l'arresto in flagranza, nonché l'uso della casa di Marchiotti come base operativa (coinvolgimento di familiari e conviventi). Il giudice ha collegato anche l'aiuto fornito a un latitante come elemento indicativo della rete di mutua assistenza tra sodali. Sulla base di tale quadro probatorio e delle pertinenti massime di esperienza, la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione e la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; ha altresì confermato la necessità della custodia cautelare per il concreto rischio di reiterazione e riorganizzazione dei contatti criminali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La norma sull'associazione per delinquere in materia di stupefacenti è stata interpretata in senso sostanziale: la partecipazione è stata ricavata dal quadro complessivo (intercettazioni, immagini, base operativa, supporto a latitante) anche in assenza di un elenco di 'luogotenenti' che nominano il ricorrente; la Corte ha ritenuto che ripetute cessioni, coordinamento logistico e mutua assistenza possano dimostrare l'affectio societatis.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
I reati di traffico e detenzione ai fini di spaccio sono stati provati attraverso un insieme di elementi (videosorveglianza, intercettazioni, osservazioni e sequestri) che documentano un modus operandi reiterato e la stabile attività di spaccio.
codice penale, art. 416-bis, comma 1
L'aggravante 'metodo mafioso' è stata ritenuta correttamente applicata sulla base della commistione di affari illeciti e della capacità intimidatoria e di rete della associazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentivano di desumere la finalità agevolatrice e il carattere organizzato dell'attività.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Le presunzioni legislative circa le esigenze cautelari (in particolare per reati di rilevante gravità e recidiva delinquenziale) sono state richiamate come base, integrate però da elementi concreti (inserimento dell'imputato in una struttura criminale in grado di procurare e smerciare droga e dalla pervicacia nell'attività) per giustificare la custodia in carcere.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
La Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale norma (inadempimenti formali amministrativi conseguenti alla decisione).
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere desunta dal quadro complessivo di intercettazioni, osservazioni e immagini anche in assenza di una designazione esplicita di ruoli da parte dei collaboratori; ripetuti scambi, base operativa e collaborazione familiare rafforzano l'affermazione della partecipazione.
- Immagini di videosorveglianza e intercettazioni, se valutate nel loro contesto e integrate con sequestri e osservazioni, sono elementi idonei a costituire gravi indizi per reati di spaccio.
- L'aiuto a un latitante e la rete di mutua assistenza tra sodali possono essere interpretati come prova di appartenenza alla struttura criminale e rafforzano l'ipotesi di associazione e di organizzazione stabile.
- L'aggravante di tipo mafioso può essere riconosciuta anche quando la prova derivi dalla commistione e dall'integrazione di affari illeciti e dalla capacità organizzativa dimostrata; non è necessaria una singola manifestazione di 'metodo mafioso' se il complesso indiziario lo mostra.
- Per la misura cautelare il giudice può avvalersi delle presunzioni legislative (art. 275 c.p.p.) ma deve ancorarle a concreti elementi di fatto che dimostrino il rischio concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio; la contiguità a reti in grado di procurare e smerciare rilevanti quantità di droga aumenta la necessità della custodia.
- In sede di impugnazione, il ricorso che non si confronta compiutamente con il complesso argomentativo e le massime di esperienza applicate dal giudice è destinato a essere dichiarato infondato.
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