Cassazione Penale, Sentenza n. 21294/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 4.500,00 rinvenuta presso il domicilio dell'indagato in occasione di una perquisizione (assieme a 0,37 g di cocaina e a un bilancino). Il G.I.P. aveva disposto il sequestro ritenendo che la somma potesse costituire, almeno in parte, il profitto dell'attività di spaccio e che la sua disponibilità potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato (ad es. per l'acquisto di ulteriore stupefacente). Il ricorrente ha contestato la decisione per: (i) prova documentale decisiva dell'allocazione della somma (pagamenti ricevuti da terzi: Arisci Federico e Carbibi Gianni); (ii) carenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato; (iii) assenza del periculum, lamentando che la motivazione si sia fondata su presunzioni non consentite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviando il provvedimento per nuovo esame. Motivazione: carenza e insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame, con particolare riferimento all'omessa e non chiara indicazione del nesso di pertinenzialità stabile e strutturale tra la somma sequestrata e il reato (la somma non è stata dimostrata come esatto profitto o prezzo del reato contestato), e alla mancata considerazione adeguata delle prove documentali e delle alternative di origine lecita. La Corte ha inoltre rilevato che il provvedimento non ha fatto riferimento alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis c.p., impedendo l'applicazione della disciplina della cd. confisca allargata. Per tali carenze la misura è stata ritenuta illegittima e il provvedimento è stato annullato con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; la Cassazione include in tale nozione anche vizi motivazionali gravi (motivazione assente o incoerente).
art. 321 cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per il sequestro preventivo: necessità del pericolo che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; la Corte richiede che tale pericolo sia concreto e non basato su mere supposizioni.
art. 240 cod. pen.
Individua gli oggetti della confisca (ciò che ha servito o è destinato a commettere il reato, e il prodotto/profitto): il sequestro preventivo di somme di denaro è legittimo solo se ricorre un nesso di pertinenzialità con il reato (denaro come prodotto, profitto, prezzo o strumento).
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca cd. "allargata"; la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento alla possibilità di applicare tale norma, con conseguente erronea estensione o mancato inquadramento della misura.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte osserva che, nelle ipotesi di semplice detenzione (diversa dalla vendita accertata), il nesso di pertinenzialità del denaro trovato deve essere specificamente e concretamente dimostrato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la limitazione nella esposizione dei motivi di censura in cassazione; presente nel procedimento ma non decisiva sulla questione di merito.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di somme di denaro richiede la prova di un nesso di pertinenzialità stabile e strutturale con il reato: non è sufficiente una relazione occasionale o un'ipotesi generica che il denaro possa essere 'provento' o servire ad acquistare stupefacente.
- Per disporre il sequestro preventivo occorre un periculum concreto e motivato: la mera possibilità teorica che la somma possa essere spesa per commettere altri reati non è sufficiente.
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente le prove (anche documentali) offerte dalla difesa circa l'origine lecita del denaro; l'omissione di tale valutazione può integrare vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- Quando si vuole far valere la confisca obbligatoria o la confisca "allargata" (art. 240-bis), il provvedimento cautelare deve esplicitamente richiamare e motivare l'applicazione della relativa disciplina; l'assenza di tale richiamo limita l'operatività delle statuizioni estese di confisca.
- Avverso ordinanze in materia di misure reali, il ricorso per cassazione è limitato alle violazioni di legge, ma rientrano in questa nozione anche i vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice.
- Se il denaro sequestrato può essere collegato a fatti diversi da quelli contestati (es. reati non oggetto del procedimento o cessioni pregresse non contestate), la sua sequestrabilità nel procedimento in esame è molto più difficile da sostenere senza specifiche e precise evidenze.
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