Regolamento (UE) 2020/2118
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, dopo aver verificato che continuano a sussistere le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha confermato che l’additivo non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, ma ha segnalato il profilo di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori. Il provvedimento disciplina condizioni d’uso, cautele per la protezione degli operatori e metodi di analisi, e abroga il precedente regolamento di autorizzazione del 2010.
Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del regolamento (UE) n. 514/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Riguarda la categoria degli "additivi tecnologici" e il gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione rinnovata è valida fino al 6.1.2031. Non emergono esclusioni soggettive o territoriali ulteriori nel testo fornito.
Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 rinnova l’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione fonda il rinnovo sul parere EFSA del 25 maggio 2020 e sulle condizioni di autorizzazione risultate soddisfatte.
Presupposti della decisione
Dai considerando emerge che il Pediococcus pentosaceus DSM 16244 era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 514/2010. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente ha fornito la documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che l’additivo non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; ha tuttavia rilevato che non è irritante per pelle e occhi, ma è da considerarsi sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione e classificazione
L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Contenuto dell’allegato: specifiche tecniche e condizioni d’uso
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1k2101 e ne indica la composizione: un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenente almeno 4 × 10^11 CFU/g di additivo. Per l’analisi, il conteggio deve essere effettuato con il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15786), mentre l’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
L’allegato prevede inoltre che:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione;
- il tenore minimo dell’additivo, se impiegato senza combinazione con altri microrganismi usati come additivi per l’insilaggio, sia pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco;
- gli operatori adottino procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori;
- qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele siano utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Abrogazione del precedente regolamento
Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 514/2010, sostituendo così il precedente quadro autorizzativo relativo allo stesso additivo.
Durata dell’autorizzazione e data finale
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6.1.2031. Il rinnovo, pertanto, non è illimitato ma soggetto a scadenza alla data indicata.
Rilievi pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore mangimistico, il testo è rilevante soprattutto perché:
- conferma la liceità dell’impiego del ceppo autorizzato alle condizioni tecniche fissate;
- impone attenzione alle indicazioni d’uso e conservazione;
- richiede misure organizzative e, se necessario, DPI per la tutela dei lavoratori esposti;
- sostituisce integralmente il precedente titolo autorizzativo del 2010, che deve quindi essere letto alla luce del nuovo regime rinnovato.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni indicate nell’allegato.
Abrogazione del precedente regime autorizzativo
L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 514/2010, che aveva autorizzato il medesimo additivo per dieci anni.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con numero 1k2101 e ne descrive la composizione: preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenente almeno 4 × 10^11 CFU/g di additivo. Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15786) e per l’identificazione l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Destinazione d’uso e tenore minimo
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. Il tenore minimo è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando è impiegato senza combinazione con altri microrganismi usati come additivi per l’insilaggio.
Condizioni di impiego e misure di protezione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come termine finale del periodo di autorizzazione il 6.1.2031.
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