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Sentenza

Sentenza del 25/01/2018 n. 958 - Comm. Trib. Prov. Catania

Giurisdizione tributaria - Atti del procedimento precedenti all'accertamento - competenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'individuazione del giudice competente a conoscere dei vizi degli atti anteriori all'accertamento, in particolare degli ordini di verifica fiscale. A seguito della modifica dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotta dall'art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001, la giurisdizione tributaria ha natura piena ed esclusiva e comprende anche la legittimità degli atti della sequenza procedimentale che precede l'atto impositivo. Tuttavia, i vizi degli ordini di verifica devono essere fatti valere davanti al giudice tributario insieme all'impugnazione dell'atto impositivo conclusivo. Se invece la verifica non conduce ad alcun atto impositivo e l'ordine incide autonomamente su diritti soggettivi del contribuente, la relativa impugnazione spetta al giudice ordinario.

La decisione

La competenza dipende dall'esito dell'attività di verifica. Quando la verifica sfocia in un atto impositivo, gli eventuali vizi dell'ordine di verifica non sono autonomamente impugnabili, ma devono essere dedotti nel ricorso contro l'atto impositivo davanti al giudice tributario. Quando, invece, non viene emesso alcun atto impositivo e l'ordine ha leso autonomamente diritti soggettivi o diritti costituzionalmente garantiti del contribuente, l'ordine può essere impugnato davanti al giudice ordinario. Il principio è conforme a Cass., Sezioni Unite, n. 6315/2009.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria ha carattere pieno ed esclusivo.

    La norma attribuisce al giudice tributario la cognizione non solo dell'atto impositivo finale, ma anche della legittimità degli atti e delle fasi procedimentali che lo precedono, inclusi gli ordini di verifica, purché la contestazione sia proposta insieme all'impugnazione dell'atto impositivo conclusivo.

  • Art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001

    La modifica ha ampliato l'ambito della giurisdizione tributaria, rendendola piena ed esclusiva in relazione alle controversie connesse ai rapporti tributari.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 6315/2009

    La giurisprudenza conferma che gli atti istruttori e preparatori della verifica fiscale sono contestabili davanti al giudice tributario con l'impugnazione dell'atto impositivo finale; in assenza di quest'ultimo, gli atti lesivi autonomamente di diritti soggettivi possono essere sottoposti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Gli atti preparatori di una verifica fiscale, di regola, non si impugnano autonomamente davanti al giudice tributario: i loro vizi devono essere fatti valere nel ricorso contro l'atto impositivo finale.
  • La giurisdizione tributaria copre l'intera sequenza procedimentale che conduce all'accertamento, non soltanto l'atto conclusivo.
  • Se la verifica si conclude senza un atto impositivo, un ordine di verifica che incida direttamente su diritti soggettivi o costituzionali può essere impugnato autonomamente davanti al giudice ordinario.
  • La scelta del giudice dipende quindi dall'esistenza di un atto impositivo: giudice tributario se l'atto è stato emesso; giudice ordinario se manca l'atto impositivo e l'atto istruttorio produce una lesione autonoma.
  • La mera illegittimità dell'ordine di verifica non basta, normalmente, a fondare un ricorso autonomo davanti al giudice tributario prima dell'atto impositivo.

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