Ordinanza n. 140/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della delibera di consiglio comunale di bussi sul tirino del 29 marzo 2025, n. 11 - ad oggetto “riscontro alle osservazioni sull'avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. progetto restart Abruzzo per territori colpiti dal sisma 2009-a05” e relazione allegata - pubblicata a far data 12 giugno 2025 nonché per quanto occorrer possa per l'annullamento - dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di cui alla nota del responsabile del procedimento dell'8 agosto 2024, n. 5453; - della delibera di giunta comunale del 10 luglio 2024, n. 45; - della delibera di consiglio comunale del 31 luglio 2024, n. 15
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino n. 11 del 29 marzo 2025, di rigetto delle osservazioni alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una pista ciclopedonale, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti comunali relativi all'avvio e alla reiterazione del vincolo espropriativo incidente anche sui propri terreni, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'idoneità di due tracciati alternativi da lui proposti, i quali non inciderebbero sulla sua proprietà. La controversia riguarda la maggiore gravosità e l'idoneità delle alternative rispetto al tracciato prescelto, anche con riferimento all'eventuale incidenza su proprietà di terzi, alla valorizzazione turistica e all'integrazione con la mobilità sostenibile. Sono inoltre dedotte ricadute del tracciato sull'attività di apicoltura del ricorrente e il possibile pericolo per specie tutelate, come rappresentato nelle osservazioni procedimentali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica. L'incarico è stato affidato al responsabile del servizio urbanistica del Comune di Chieti, chiamato ad accertare: se le alternative proposte siano più gravose per il Comune; se incidano su proprietà di terzi non coinvolti o incidano più gravosamente su proprietà di terzi già coinvolti; se siano significativamente incompatibili con gli scopi dell'opera pubblica risultanti dagli atti di approvazione; se il tracciato attuale determini la cessazione o impedimenti all'attività di apicoltura del ricorrente e se esponga a pericolo specie tutelate. Le parti, i difensori e i consulenti potranno assistere alle operazioni previa nomina tempestiva e avviso del verificatore almeno cinque giorni prima. La relazione, chiara e sintetica, con specifici rinvii alla disciplina, alla documentazione e agli eventuali rilievi tecnici e fotografici, dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza secondo le regole del processo amministrativo telematico. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 23 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm.
La disposizione è stata applicata per disporre una verificazione tecnica sulle questioni specialistiche controverse, prima della decisione di merito.
d.p.c.m. n. 40/2016, artt. 6 e 9 dell'Allegato A
il verificatore, nell’espletamento del suo incarico, si atterrà alle specifiche tecniche dettate per il processo amministrativo telematico dal d.p.c.m. n.40/2016
Le norme sono richiamate per disciplinare le modalità telematiche di deposito della relazione di verificazione e degli atti allegati, nonché l'utilizzo dell'indirizzo PEC personale del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso contro la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio dipende da valutazioni tecniche comparative tra il tracciato prescelto e alternative proposte dal privato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La verificazione può essere diretta ad accertare non solo la maggiore o minore gravosità delle alternative per l'amministrazione, ma anche la loro incidenza sulle proprietà di terzi e la compatibilità con gli scopi dell'opera pubblica risultanti dagli atti di approvazione.
- Nell'ambito della verificazione possono essere specificamente accertati gli effetti del tracciato su attività economiche esercitate dal ricorrente e sui profili di tutela di specie protette, quando tali aspetti siano stati dedotti nel ricorso o nelle osservazioni procedimentali.
- L'ordinanza che dispone la verificazione può riservare alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese e rinviare a una successiva udienza pubblica la trattazione del merito.
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