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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della delibera di consiglio comunale di bussi sul tirino del 29 marzo 2025, n. 11 - ad oggetto “riscontro alle osservazioni sull'avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. progetto restart Abruzzo per territori colpiti dal sisma 2009-a05” e relazione allegata - pubblicata a far data 12 giugno 2025 nonché per quanto occorrer possa per l'annullamento - dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di cui alla nota del responsabile del procedimento dell'8 agosto 2024, n. 5453; - della delibera di giunta comunale del 10 luglio 2024, n. 45; - della delibera di consiglio comunale del 31 luglio 2024, n. 15

Giustizia amministrativa202500408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino n. 11 del 29 marzo 2025, di rigetto delle osservazioni alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una pista ciclopedonale, nonché gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli atti comunali relativi all'avvio e alla reiterazione del vincolo espropriativo incidente anche sui propri terreni, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'idoneità di due tracciati alternativi da lui proposti, i quali non inciderebbero sulla sua proprietà. La controversia riguarda la maggiore gravosità e l'idoneità delle alternative rispetto al tracciato prescelto, anche con riferimento all'eventuale incidenza su proprietà di terzi, alla valorizzazione turistica e all'integrazione con la mobilità sostenibile. Sono inoltre dedotte ricadute del tracciato sull'attività di apicoltura del ricorrente e il possibile pericolo per specie tutelate, come rappresentato nelle osservazioni procedimentali.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica. L'incarico è stato affidato al responsabile del servizio urbanistica del Comune di Chieti, chiamato ad accertare: se le alternative proposte siano più gravose per il Comune; se incidano su proprietà di terzi non coinvolti o incidano più gravosamente su proprietà di terzi già coinvolti; se siano significativamente incompatibili con gli scopi dell'opera pubblica risultanti dagli atti di approvazione; se il tracciato attuale determini la cessazione o impedimenti all'attività di apicoltura del ricorrente e se esponga a pericolo specie tutelate. Le parti, i difensori e i consulenti potranno assistere alle operazioni previa nomina tempestiva e avviso del verificatore almeno cinque giorni prima. La relazione, chiara e sintetica, con specifici rinvii alla disciplina, alla documentazione e agli eventuali rilievi tecnici e fotografici, dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza secondo le regole del processo amministrativo telematico. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 23 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm.

    La disposizione è stata applicata per disporre una verificazione tecnica sulle questioni specialistiche controverse, prima della decisione di merito.

  • d.p.c.m. n. 40/2016, artt. 6 e 9 dell'Allegato A

    il verificatore, nell’espletamento del suo incarico, si atterrà alle specifiche tecniche dettate per il processo amministrativo telematico dal d.p.c.m. n.40/2016

    Le norme sono richiamate per disciplinare le modalità telematiche di deposito della relazione di verificazione e degli atti allegati, nonché l'utilizzo dell'indirizzo PEC personale del verificatore.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso contro la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio dipende da valutazioni tecniche comparative tra il tracciato prescelto e alternative proposte dal privato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
  • La verificazione può essere diretta ad accertare non solo la maggiore o minore gravosità delle alternative per l'amministrazione, ma anche la loro incidenza sulle proprietà di terzi e la compatibilità con gli scopi dell'opera pubblica risultanti dagli atti di approvazione.
  • Nell'ambito della verificazione possono essere specificamente accertati gli effetti del tracciato su attività economiche esercitate dal ricorrente e sui profili di tutela di specie protette, quando tali aspetti siano stati dedotti nel ricorso o nelle osservazioni procedimentali.
  • L'ordinanza che dispone la verificazione può riservare alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese e rinviare a una successiva udienza pubblica la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVincoli urbanisticiIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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