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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 5486 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Appello dell'Agenzia avverso la sentenza della C.T.P. che aveva annullato l'avviso di accertamento e le sanzioni per omesso versamento IRES e altri tributi relativi al 2014. L'Ufficio sosteneva che il rinnovo dell'opzione per il consolidato nazionale per il triennio 2012-2014 non era stato validamente comunicato (rinnovo tacito ritenuto irrituale/inefficace), pertanto aveva rettificato le dichiarazioni delle società del consolidato e recuperato a tassazione l'imposta dovuta con la conseguente irrogazione di sanzioni. La contribuente invece sosteneva che, in mancanza di una norma che richiedesse una forma particolare per il rinnovo, la presentazione della dichiarazione consolidata e la compilazione del quadro GN costituivano comportamento concludente sufficiente per il rinnovo dell'opzione.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che, ratione temporis, prima delle modifiche introdotte per il periodo successivo al 31/12/2014 la comunicazione del rinnovo dell'opzione doveva essere effettuata con le modalità previste dal D.M. 09/06/2004 (art.5 e 14) e nei termini stabiliti dall'art.119 TUIR; quindi la consolidante non aveva validamente comunicato il rinnovo e l'accertamento dell'Ufficio è corretto quanto alla inesercitata opzione e al recupero dell'imposta. Tuttavia il Collegio ha riconosciuto la buona fede soggettiva delle società del gruppo (ritenendo che dall'atteggiamento omissivo emergesse la convinzione che la compilazione del quadro GN fosse sufficiente) e, potendo escludere profili di colpa, ha escluso l'applicazione delle sanzioni. In conclusione l'appello dell'Agenzia è stato rigettato e le spese compensate; la decisione impugnata è confermata nella parte in cui hanno escluso l'irrogazione delle sanzioni, mentre il Collegio ha fatto rilievi sulla regolarità del regime di consolidato in relazione alla mancata comunicazione di rinnovo.

Norme richiamate

  • artt. 117-119 TUIR

    Disciplina del consolidato nazionale: prima delle modifiche operate per il periodo successivo al 31/12/2014 la comunicazione dell'opzione e del suo rinnovo era obbligatoria; il rinnovo non poteva considerarsi tacito per assenza di specifica forma alternativa.

  • D.M. 09/06/2004 (art.5 e art.14)

    Stabiliva la forma e le modalità per l'inizio dell'opzione (art.5) e per il rinnovo dell'opzione (art.14); secondo il Collegio tali disposizioni rendevano necessaria una comunicazione espressa per il rinnovo del consolidato.

  • D.L. 21/11/2014 n. 175, art.16 comma 5

    Ha eliminato l'obbligo di inviare una comunicazione autonoma per perfezionare il regime, accentrando le comunicazioni nella dichiarazione dei redditi, ma la norma si applicava a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014; quindi non opera per il triennio 2012-2014 oggetto del contenzioso.

  • D.L. 22/10/2016 n. 193 (art.7‑quater comma 27 lett. c))

    Novellando l'art.117 TUIR ha previsto il rinnovo tacito dell'opzione alla scadenza di ciascun triennio a decorrere dall'entrata in vigore della modifica (collegato alla manovra 2017); norma non applicabile retroattivamente ai periodi del caso di specie.

  • art.119 TUIR (comma 1, lett. d))

    Richiamato in relazione ai termini entro i quali effettuare la comunicazione per il perfezionamento dell'opzione: il Collegio ritiene che i termini e le modalità qui richiamate impongano una comunicazione espressa per il rinnovo.

Massime di principio

  • Per i periodi anteriori alla modificazione normativa operata dal D.L. 21/11/2014 n.175 (applicabile dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2014) il rinnovo dell'opzione per il consolidato nazionale doveva essere comunicato nella forma e nei termini previsti dal D.M. 09/06/2004: la mera compilazione del quadro GN o la presentazione della dichiarazione consolidata non garantiscono automaticamente la validità del rinnovo.
  • Se il rinnovo non è stato validamente comunicato, l'amministrazione finanziaria può ritenere venuto meno il regime di consolidato e rettificare le dichiarazioni delle società del gruppo recuperando le imposte non versate.
  • L'accertamento tributario e la conseguente pretesa tributaria possono essere legittimi anche se le sanzioni vengono escluse quando sussiste buona fede soggettiva del contribuente (assenza di colpa): la responsabilità sanzionatoria richiede un livello di imputabilità che può essere escluso in presenza di equivocità normativa o comportamento ragionevolmente errato.
  • Dopo la modifica normativa (D.L. 22/10/2016 n.193 e disposizioni connesse) il rinnovo può avvenire tacitamente salvo revoca espressa; per controversie relative a periodi successivi a tali modifiche la valutazione sulla necessità di comunicazione cambia in funzione della disciplina vigente.
  • In presenza di norme poco chiare o equivoche le spese giudiziali possono essere compensate; occorre valutare con attenzione la disciplina applicabile ratione temporis quando si verificano omissioni formali.

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