Sentenza n. 2718/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Seconda Sezione Civile - Lavoro n. 989/2024 del 19/02/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Seconda Sezione Civile-Lavoro, n. 989/2024 del 19 febbraio 2024, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannava l'amministrazione ai conseguenti adempimenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione del 4 settembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania n. 989/2024. Chiedeva quindi l'esecuzione del giudicato, comprensivo del beneficio riconosciuto e delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva. Ha ritenuto attendibile la relazione interna dell'Amministrazione, redatta da pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e non contestata dalla ricorrente dopo il deposito: da essa risultava che il beneficio era stato accreditato sul borsellino elettronico il 15 dicembre 2025, prima dell'avvio del giudizio, e che l'avvenuto accredito era stato comunicato al difensore il 9 febbraio 2026. Quanto alle spese di lite, il pagamento non era stato eseguito perché il difensore non aveva trasmesso i dati richiesti dal Ministero il 16 settembre 2024; non risultando un motivo legittimo per non cooperare, il Collegio ha ravvisato una mora del creditore ai sensi dell'art. 1206 c.c., non imputabile all'Amministrazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in 552 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1206 c.c.
per quanto attiene agli importi relativi alla refusione delle spese di lite, sussisteva già in data anteriore all’avvio del presente giudizio una situazione di mora del creditore che esclude la imputabilità del relativo mancato pagamento all’Amministrazione intimata, in quanto, ex art. 1206 c.c., non è stato rappresentato alcun “motivo legittimo” per il quale il creditore avrebbe potuto non corrispondere positivamente alla nota prot. n. 25253 del 16-09-2024 della prima, strumentale a consentire alla stessa l’effettuazione del pagamento dovuto nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
La mancata trasmissione dei dati necessari al pagamento, se non giustificata da un motivo legittimo, integra mora del creditore e impedisce di imputare all'Amministrazione il mancato pagamento delle spese.
art. 77, primo comma, c.p.a.
Tenuto conto del valore da riconoscersi alla relazione interna depositata in segreteria il 15/07/2026 – redatta dal pubblico ufficiale suo autore nell’esercizio delle proprie funzioni, e quindi guarentigiata dalle norme penali in materia di falso ideologico (art. 479 c.p.) poste a presidio della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato -, nonché dall’assenza di iniziative processuali assunte da parte ricorrente posteriormente al suo avvenuto deposito per contestare la veridicità di quanto ivi rappresentato (quale una già avvenuta proposizione di querela di falso, o la richiesta di un termine per poterla proporre ex art. 77, primo comma, c.p.a.), il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe
La relazione amministrativa depositata in giudizio e redatta da un pubblico ufficiale è stata valutata come prova attendibile dei fatti attestati; la contestazione della sua veridicità avrebbe richiesto iniziative processuali quali la querela di falso o la richiesta del termine previsto dall'art. 77, primo comma, c.p.a.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con sentenza del Tribunale di Catania – Seconda Sezione Civile - Lavoro n. 989/2024 del 19/02/2024, notificata il 04/09/2024, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra Rosa Pomellato a fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; e per gli effetti ha condannato l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo.
La norma individua il beneficio della Carta elettronica docente riconosciuto nel giudicato presupposto; la sentenza in ottemperanza non ha rivalutato il diritto sostanziale, ma ha accertato che il beneficio era già stato accreditato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se il beneficio riconosciuto dal titolo è stato integralmente soddisfatto prima della proposizione del ricorso, viene meno la legittimazione processuale attiva a chiedere l'esecuzione di quella prestazione.
- Il mancato pagamento delle spese di lite non è imputabile all'Amministrazione quando il creditore, senza allegare un motivo legittimo, ometta di fornire i dati richiesti e necessari per effettuare il pagamento secondo le regole di contabilità pubblica.
- La relazione redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, se non contestata con gli strumenti processuali idonei, può essere valorizzata dal giudice per accertare i fatti attestati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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