Cassazione Penale, Sentenza n. 14199/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta impropria ex art. 223 comma 2 n.2 R.D. 267/1942. L imputazione contestava che, quale amministratrice de La Fornace s.r.l. (19/05/2005-28/12/2012), la Pesci avesse cagionato il fallimento mediante operazioni dolose costituite da un sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, contributive e previdenziali con progressivo aumento del debito erariale e fallimento. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza per presunta estensione temporale della fattispecie (2005-2012 vs contestazione suppletiva 2010-2012); 2) carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, con rilievi su valutazione di rateizzazioni, conferimento di ramo d'azienda e mancanza di prova del dolo dell'imputata, nonché sulla rilevanza della carica e delle deleghe; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. per il ravvedimento operoso e l integrale adempimento del concordato; 4) illogicità motivazionale nella determinazione della pena e mancata concessione della massima riduzione per le attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, ha accolto il secondo motivo in parte e ha assorbito i restanti. In sintesi: la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione fosse interpretabile come riferito all intero periodo di carica 2005-2012 e quindi non violasse il principio di correlazione; tuttavia ha censurato la motivazione della Corte d'appello in relazione alla responsabilità della Pesci per il periodo antecedente giugno 2009, quando era presidente del consiglio di amministrazione senza deleghe concrete. La Suprema Corte ha disposto il rinvio alla Corte territoriale affinché chiarisca e motivi in modo adeguato se, in quel periodo, l imputata fosse effettivamente venuta a conoscenza dei sistematici inadempimenti o avesse percepito segnali di allarme inequivocabili e volontariamente si fosse astenuta dall agire, ovvero se le omissioni contestate possano ricondursi esclusivamente a soggetti con deleghe gestorie. Rimangono ferme le valutazioni sulla rilevanza del conferimento del ramo d'azienda e sull'incidenza dei debiti istituzionali, che tuttavia non esonerano la Corte d'appello dall approfondire la verifica dei poteri e della conoscenza dell imputata nel periodo 2005-2009; il processo torna in sede di merito per la specifica integrazione della motivazione e per il nuovo esame del profilo di responsabilità relativo a quel periodo.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. n. 267/1942
Norma contestata per la bancarotta impropria mediante operazioni dolose. La Corte ha ricordato che la fattispecie richiede un protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributari e contributive che renda prevedibile il dissesto societario.
Previsione dell attenuante per chi si adopera a ridurre le conseguenze dannose del reato. La difesa reclamava l applicazione per il concordato integrale eseguito; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e ha richiamato la necessità di valutare la rilevanza del ravvedimento operoso nel concreto, senza riconoscerla automaticamente.
Norma inerente la correlazione tra imputazione e sentenza. La Cassazione ha ritenuto assorbente la doglianza sulla correlazione e ha confermato che non si è verificata una trasformazione radicale del fatto imputato, poiché il nucleo contestato era conoscibile dall imputata.
Richiamato nel ragionamento sulla posizione del presidente del consiglio di amministrazione: il presidente convoca e coordina il consiglio e deve garantire adeguate informazioni, ma non ha di per sé poteri gestori automatici salvo diversa previsione statutaria.
Richiamato per precisare che gli amministratori senza deleghe non sono automaticamente solidalmente responsabili: la responsabilità civile e, per converso, la responsabilità penale per omissione richiedono la prova della conoscenza di fatti pregiudizievoli e del mancato adempimento di azioni idonee ad impedirne gli effetti.
Massime di principio
- Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza non è violato se il nucleo essenziale della fattispecie contestata è rimasto noto all imputato e questi ha potuto esercitare la difesa; la mera differenza temporale indicata in modo non tassativo nel capo di imputazione non basta a configurare trasformazione del fatto.
- Per la configurazione della bancarotta impropria per operazioni dolose occorre dimostrare la sistematicità e la volontarietà del mancato adempimento delle obbligazioni tributarie/contributive, non semplici scelte gestionali errate o effetti di crisi settoriale.
- La responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe richiede prova della loro effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli o di segnali di allarme inequivocabili e della volontà, anche nel dolo eventuale, di non attivarsi per impedirne gli effetti; non è sufficiente la posizione formale o una responsabilità per mera omissione priva di dolo.
- Operazioni come il conferimento di rami d azienda o la ristrutturazione dei debiti possono essere legittime ma devono essere valutate in concreto in ordine al loro effetto sulle garanzie dei creditori; la sostituzione di un bene con azioni può indebolire la possibilità di soddisfare i creditori e quindi essere indice di intenti dolosi se funzionale a sottrarre patrimonio.
- Il riconoscimento di attenuanti per ravvedimento operoso o per l adozione di misure che riducono il danno richiede una verifica puntuale degli atti concreti posti in essere prima del giudizio e del loro effettivo impatto sulla posizione dei creditori; il semplice adempimento successivo non elimina automaticamente la rilevanza del dolo antecedente.
- In appello e in cassazione, quando la decisione ritenuta carente riguarda la valutazione della conoscenza e dei poteri dell amministratore in periodi distinti, la Corte deve motivare specificamente su documenti come verbali di consiglio, deleghe e atti di gestione per accertare il nesso causale tra omissioni e dissesto.
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