Sentenza del 03/02/2016 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del d.P.R. 600/1973 è stato ritenuto legittimo anche se preceduto dall'assenza di un contraddittorio preventivo, poiché la disposizione, nella formulazione considerata, non prevedeva espressamente tale adempimento. La conclusione è stata ricondotta all'orientamento della Corte di cassazione espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 7485/2010 e n. 27079/2006.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento sintetico fosse illegittimo perché emesso senza un previo contraddittorio con il contribuente. La contestazione riguardava, in particolare, l'asserita necessità di consentire al contribuente di fornire preventivamente chiarimenti e documentazione sulle proprie capacità contributive e sulle spese utilizzate per la ricostruzione sintetica del reddito.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Secondo l'interpretazione richiamata, nella versione applicabile alla controversia non imponeva espressamente all'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso.
Cassazione, sentenza n. 7485/2010
È richiamata come precedente favorevole alla legittimità dell'accertamento sintetico emesso senza contraddittorio preventivo obbligatorio.
Cassazione, sentenza n. 27079/2006
È richiamata come ulteriore precedente secondo cui l'art. 38 del d.P.R. 600/1973 non prevedeva espressamente il previo contraddittorio quale condizione di validità dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- L'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre verificare la disciplina vigente all'epoca dei fatti e se la specifica norma imponesse espressamente tale adempimento.
- Nel contestare un accertamento sintetico, il contribuente deve distinguere tra l'eventuale omessa interlocuzione preventiva e i vizi sostanziali del calcolo, della ricostruzione del reddito o della prova delle spese e delle disponibilità finanziarie.
- Gli orientamenti giurisprudenziali citati devono essere coordinati con eventuali modifiche legislative successive e con la disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale applicabile al caso concreto.
- Anche quando il contraddittorio preventivo non sia formalmente obbligatorio, la partecipazione del contribuente può risultare rilevante per fornire documentazione e giustificazioni idonee a superare la presunzione o la ricostruzione sintetica del reddito.
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