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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05686/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istanti)

La controversia

I soggetti istanti avevano domandato l'equa riparazione per la durata irragionevole di un precedente giudizio di Cassazione. La Corte d'appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero, aveva revocato il decreto favorevole ritenendo che la domanda fosse inammissibile perché nel giudizio presupposto non era stata presentata, nei termini previsti, l'istanza di accelerazione di cui all'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001. Inoltre il Ministero aveva dedotto anche il mancato superamento della soglia minima di gravità ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), ma tale profilo era stato assorbito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, gli istanti hanno denunciato la violazione dell'art. 1-ter, comma 6, della legge Pinto, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente considerato obbligatorio, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, il previo deposito dell'istanza di accelerazione anche nel giudizio di Cassazione, non applicando le pronunce della Corte costituzionale che avevano dichiarato l'illegittimità della pretesa di subordinare la domanda indennitaria all'omesso esperimento del rimedio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché, anche con riferimento a un giudizio di Cassazione, la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione prevista dall'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001 non può determinare l'inammissibilità della domanda di equa riparazione. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge Pinto nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo, osservando che la mancata istanza può semmai rilevare come elemento per la quantificazione dell'indennizzo, ma non come condizione di ammissibilità. Per effetto dell'accoglimento, la decisione della Corte d'appello di Perugia è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    norma posta a base dell'opposizione del Ministero avverso il decreto che aveva riconosciuto l'indennizzo

  • art. 1-ter, comma 6, L. n. 89 del 2001

    prevede l'istanza di accelerazione; la Corte ha escluso che il suo mancato deposito renda inammissibile la domanda di equa riparazione nel giudizio di Cassazione

  • art. 2, comma 1, L. n. 89 del 2001

    "nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge"

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che esclude la possibilità di subordinare l'ammissibilità della domanda all'omessa istanza di accelerazione

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001

    termine di riferimento rispetto al quale va proposta l'istanza di accelerazione

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001

    richiamato dal Ministero per contestare il superamento della soglia minima di gravità del danno, profilo poi assorbito

  • sentenza Corte cost. n. 169 del 2019

    la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione del quantum dell'indennizzo

  • sentenza Corte cost. n. 175 del 2021

    richiamata in senso analogo per escludere che l'omissione del rimedio preventivo incida sull'ammissibilità della domanda

  • sentenza Corte cost. n. 142 del 2023

    ha ribadito l'illegittimità costituzionale della previsione che condizionava l'ammissibilità della domanda di equa riparazione al mancato esperimento del rimedio preventivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione prevista dalla legge Pinto non può essere elevato a شرط di inammissibilità della domanda, anche quando il processo presupposto sia un giudizio di Cassazione.
  • L'istanza di accelerazione può rilevare, al più, come elemento sintomatico della persistenza dell'interesse della parte al processo e quindi nella quantificazione dell'indennizzo, ma non nell'accesso stesso alla tutela indennitaria.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una lettura della legge Pinto incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale già intervenuta, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio costituzionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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