Cassazione Penale, Sentenza n. 20956/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 26/09/2024 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da PERSICO Gianfranco Pasquale relativa alla custodia cautelare subita dal 18/03/2015 all'11/05/2015 in relazione a ipotesi di concorso nel reato di peculato. Il ricorrente era stato in seguito assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 30/06/2022. PERSICO deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 314 c.p.p. sostenendo l'assenza di profili di colpa che avrebbero giustificato la misura cautelare e censurava la motivazione della Corte territoriale quanto alla sussistenza della colpa grave e al nesso di causalità tra il suo comportamento e l'adozione della misura.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto corretta e logicamente motivata la valutazione della Corte d'Appello che aveva ravvisato profili di colpa grave nel comportamento del ricorrente: mediazione con il NANNERINI per provvigioni, mantenimento di partecipazioni e cariche in società beneficiarie di accrediti della gestione liquidatoria, uso del proprio studio come sede delle società e consapevolezza (per le confidenze del fratello) che nei conti sarebbero transitati fondi pubblici poi dirottati. Tali elementi, valutati cumulativamente, hanno formato l'apparenza di contiguità e collaborazione con i soggetti ritenuti autori dell'appropriazione, giustificando l'adozione della cautela e dunque escludendo il diritto alla riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; rigettate le richieste del ricorrente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che il soggetto abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa e valutare, ex ante, se la condotta abbia creato l'apparenza di illiceità che ha determinato l'intervento cautelare.
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione generale di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la Corte lo richiama per definire la nozione di "colpa grave" intesa come condotta macroscopicamente negligente o imprudente idonea a prevedere l'intervento dell'autorità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce richiamate)
Richiamati precedenti (es. Sez. Unite n.43/1995; Cass. sez.4 n.9212/2013) per affermare che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza di reato e che il controllo della Cassazione è limitato alla correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito valuta, con giudizio ex ante e motivazione autonoma, se la condotta dell'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica di tale valutazione ma non riassegna i fatti.
- La colpa grave può esistere non solo nel dolo ma anche quando la condotta è macroscopicamente negligente, imprudente o trascurata al punto da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
- Comportamenti extracprocessuali che creano l'apparenza di contiguità con attività illecite (es.: ricevere provvigioni legate alla gestione di fondi pubblici, mantenere partecipazioni o cariche in società beneficiarie di tali fondi, consentire l'uso del proprio studio come sede societaria) possono impedire il diritto all'equa riparazione anche se il soggetto viene poi assolto.
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: è necessario accertare se l'insieme delle condotte del soggetto abbia effettivamente contribuito a giustificare, agli occhi degli inquirenti, la misura cautelare.
- La mancanza di poteri formali di controllo non esclude in assoluto la responsabilità per colpa grave quando il comportamento complessivo abbia concorso a creare l'apparenza di illiceità; il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori a disposizione.
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