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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21296/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 99, 76 comma 4-bis DPR 115/2002, 125 comma 3 e 178 c.p.p.) e censura la mancata considerazione di documenti che proverebbero la sua condizione di necessità: accertamenti della Guardia di Finanza, provvedimenti favorevoli di Corti d'appello (Catania), titoli di studio conseguiti in detenzione, e un decreto del Tribunale di Udine del 4/5/2023 che attesterebbe l'assenza di contatti con la criminalità organizzata e l'assenza di risorse patrimoniali.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto del patrocinio può essere proposto solo per violazione di legge, non per mero vizio di motivazione, salvo assoluta carenza motivazionale. Il Tribunale era fondato nell'applicare la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis DPR 115/2002 (reddito presunto eccedente i limiti per chi è stato condannato per reati associativi e connessi), avendo il ricorrente condanne definitive per reati associativi e attuale misura cautelare in regime di 41-bis, elementi che rafforzano la presunzione. Le documentazioni di redditi leciti durante la detenzione non hanno smentito tali elementi, e i precedenti provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio in altri procedimenti non vincolano questo giudizio. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 4

    il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avente ad oggetto il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno che non palesi una assoluta carenza di motivazione tale da integrare violazione di legge

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il motivo era fondato su censure di merito e di motivazione non riconducibili a violazione di legge; solo questioni di diritto sono sindacabili in Cassazione in questa materia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis

    nei confronti dei richiedenti, condannati, in via definitiva, tra gli altri per i reati associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90 nonché per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit., il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti

    La norma introduce una presunzione relativa che il reddito del richiedente supera i limiti per l'ammissione al gratuito patrocinio quando sussistono condanne definitive per determinate fattispecie: tale presunzione può essere contraddetta ma richiede elementi concreti e specifici. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non forniti elementi idonei a superare la presunzione.

  • Ordinamento penitenziario - art. 41-bis

    La circostanza che il ricorrente fosse sottoposto alla misura carceraria del 41-bis è stata utilizzata come elemento fattuale significativo a corroborare l'indice di collegamento con contesti di criminalità organizzata e quindi la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis.

  • Codice penale - art. 416-bis (riferimento normativo)

    La menzione delle condanne per reati associativi ex art. 416-bis è funzionale all'applicazione della presunzione reddituale prevista dal DPR 115/2002 art. 76 comma 4-bis; le condanne definitive per reati associativi rafforzano la valutazione negativa sulla idoneità a ottenere il beneficio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - artt. 73 e 80 (riferimento)

    Reati connessi al traffico di stupefacenti aggravati dall'agevolazione mafiosa sono tra le fattispecie che attivano la presunzione di cui all'art. 76 comma 4-bis; la presenza di condanne per tali reati è stata ritenuta rilevante ai fini del diniego del patrocinio.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è ammesso solo per violazione di legge; censure di motivazione o di merito sono inammissibili salvo assoluta carenza motivazionale.
  • La presunzione di cui all'art. 76 comma 4-bis DPR 115/2002 (reddito presumibilmente eccedente per condannati per reati associativi o connessi) è una presunzione relativa: può essere superata, ma l'onere probatorio grava sul richiedente e richiede elementi specifici, coerenti e solidi.
  • La misura carceraria del 41-bis, le condanne definitive per reati associativi e l'esistenza di procedimenti pendenti pertinenti costituiscono elementi fattuali che rafforzano la presunzione e rendono più difficile il convincimento del giudice sulla non abbienza del richiedente.
  • Provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio in altri procedimenti non sono vincolanti e non prevalgono automaticamente nella valutazione svolta in un diverso procedimento; il giudice valuta autonomamente la documentazione prodotta.
  • Se la difesa non confuta specificamente e con elementi l'accertamento fattuale decisivo che sostiene la presunzione, il ricorso può essere rigettato per genericità o come manifestamente infondato.
  • Documentazione di redditi leciti sporadici o di modesta entità, specie se riferita a periodi di detenzione, può non essere sufficiente a superare la presunzione se persistono elementi che indicano collegamenti con l'organizzazione criminale.

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