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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16379/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Donzelli: impugnava la sentenza di appello contestando 1) la mancata concessione piena delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.), con riferimento alla rilevanza dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen.; 2) l'omessa notifica dell'ordinanza di correzione di errore materiale (art. 130 e 619 cod.proc.pen.) relativa alla pena irrogata alla coimputata Pages, deducendo violazione del diritto di difesa. Pages: deduceva la violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.) per omissione di motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. rispetto ai capi E) ed H) e censurava la corretta quantificazione della pena pecuniaria e la congruenza della pena concordata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Donzelli il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il rigetto della massima estensione delle attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto e l'entità della sostanza stupefacente, decisione di merito non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione dell'ordinanza di correzione. Quanto al ricorso di Pages, è stato dichiarato inammissibile: le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena (se non travalicano i limiti edittali o non costituiscono illegittimità della sanzione) sono inammissibili in Cassazione; inoltre la rettifica della pena pecuniaria tramite art.619 cod.proc.pen. non è utilizzabile quando il ricorso è inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod.pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato nelle imputazioni di merito

  • art. 61 n.9 e art. 81 cpv cod.pen.

    Richiamati come aggravanti e disciplina dell'aggravante continuazione/recidiva nelle determinazioni di pena

  • d.p.r. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80

    Norme del testo unico stupefacenti relative a illeciti connessi alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, usate per inquadrare i reati contestati

  • art. 391-ter cod.pen.

    Richiamato tra i capi di imputazione (secondo il testo), applicazione contestuale nella fattispecie

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e))

    Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, ecc.); base formale dei motivi di ricorso dei ricorrenti

  • art. 597 comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamato da Donzelli in relazione agli effetti del giudizio abbreviato e alla rilevanza nella valutazione delle attenuanti (contestata applicazione)

  • art. 130 cod.proc.pen.

    Norma sulla correzione di errori materiali e di calcolo nelle sentenze; richiamata rispetto alla rettifica operata dalla Corte di appello

  • art. 619 cod.proc.pen.

    Citato in ordine alla possibilità di rettifica della sentenza impugnata; la Corte chiarisce i limiti di utilizzabilità di tale rimedio in Cassazione quando il ricorso è inammissibile

  • art. 599-bis cod.proc.pen.

    Norma sul concordato in appello; richiamata nella valutazione dell'ammissibilità di doglianze relative al concordato e alla determinazione della pena concordata

  • art. 129 cod.proc.pen.

    Previsione sulle condizioni di proscioglimento e le relative conseguenze; ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione se derivante da valutazioni rinunciate o di fatto

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Richiamato da Pages con riferimento al procedimento davanti al giudice dell'appello (normativa procedurale applicabile al concordato)

  • art. 619 comma 2 cod.proc.pen.

    Richiamato nella richiesta di rettifica della pena pecuniaria; la Corte precisa che la rettifica è esperibile solo se il ricorso è ammissibile

Massime di principio

  • Le valutazioni del giudice di merito (soprattutto sulla gravità del fatto e sulla quantificazione delle circostanze attenuanti) sono in larga parte insindacabili in Cassazione se sono logicamente motivate; quindi, se il giudice di appello spiega il perché di una non applicazione piena delle attenuanti, la cassazione non annulla per semplice dissenso.
  • La mera mancata comunicazione di un'ordinanza di correzione per errore materiale non rende automaticamente ammissibile il ricorso in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio (interesse) derivante dalla mancata notifica per poter invocare la violazione del diritto di difesa.
  • Le censure relative a motivi rinunciati in sede di merito, o a questioni di fatto/discrezionali (come l'applicazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129), sono in genere inammissibili in Cassazione: quest'ultima tutela il diritto e l'osservanza della legge, non il cortocircuito delle valutazioni di merito.
  • La rettifica di errori materiali nella sentenza (anche relativa alla specie o quantità della pena pecuniaria) è rimedio previsto, ma la Corte di Cassazione esercita tale potere solo se il ricorso è ammissibile; non è ammesso proporre ricorso esclusivamente per ottenere la rettifica quando il resto del gravame è inammissibile.
  • In caso di accordo/concordato in appello, sono ammissibili i ricorsi che deducano vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero o nella pronuncia difforme dal contenuto concordato; invece non sono ammissibili censure su questioni meramente valutative o su motivi rinunciati.

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