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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-600/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2019. — UTEP 2006. SRL contro Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Articoli 91 e 92 TFUE – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 1 – Infrazione alle norme relative all’uso dei tachigrafi – Obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e non discriminatorie – Piccole e medie imprese residenti e non residenti – Trattamento differenziato. — Causa C-600/18

Giurisprudenza europea62018CJ0600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in rinvio pregiudiziale, ha chiarito che nel settore dei tachigrafi le sanzioni nazionali devono rispettare il requisito di non discriminazione imposto dal regolamento n. 165/2014. È quindi incompatibile con il diritto dell’Unione una prassi che tratti più favorevolmente le PMI residenti rispetto a quelle stabilite in un altro Stato membro, quando commettono la stessa infrazione di pari gravità. La Corte ha riformulato la questione dal riferimento all’articolo 92 TFUE all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014.

Sanzioni per violazioni della normativa sui tachigrafi: è vietata una prassi nazionale che riservi alle PMI stabilite nello Stato membro un ammonimento in luogo della multa, escludendo le PMI non residenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 92 TFUE, poi ricondotto dalla Corte all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, osti a una prassi amministrativa nazionale che consenta di applicare alle PMI di trasporto su strada stabilite nello Stato membro, ma non a quelle stabilite in un altro Stato membro, una sanzione più lieve consistente in un ammonimento invece che in una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima violazione di pari gravità delle norme sui tachigrafi.

Principio di diritto

L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni della normativa sui tachigrafi che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie; di conseguenza, esso osta a una prassi amministrativa che, a parità di infrazione e di gravità, riservi alle PMI di trasporto su strada stabilite nello Stato membro un ammonimento più favorevole in luogo della sanzione pecuniaria, escludendo le PMI non residenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 91 TFUE
  • Articolo 92 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 33, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 41, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 165/2014
  • Direttiva 2006/22/CE
  • Direttiva 2006/22/CE, allegato III
  • Regolamento (UE) 2016/403
  • Raccomandazione 2003/361/CE

Sanzioni per violazioni dei tachigrafi e trattamento differenziato delle PMI non residenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) in una controversia tra una società rumena di trasporto e un’autorità amministrativa ungherese, relativa a una sanzione pecuniaria per manomissioni del tachigrafo. Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione ostasse a una prassi nazionale che consente alle PMI stabilite in Ungheria di beneficiare di un ammonimento in luogo della multa, ma non alle PMI stabilite in un altro Stato membro.

Fatti e procedimento principale

La UTEP 2006. SRL, impresa con sede in Romania e qualificabile come PMI, è stata sanzionata in Ungheria per violazioni della normativa sui tachigrafi. Durante un controllo stradale, le autorità hanno accertato la rimozione del disco del tachigrafo e varie manomissioni dell’apparecchio e delle connessioni elettriche; il periodo interessato era stato falsamente indicato come tempo di riposo.

Le autorità ungheresi hanno ritenuto violate le disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 3, e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 e hanno inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 800000 HUF. La società sosteneva che, in quanto PMI, avrebbe dovuto beneficiare dell’articolo 12/A della legge ungherese sulle PMI, che prevede per la prima infrazione un ammonimento al posto della sanzione pecuniaria, salvo alcune eccezioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 165/2014, relativo al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi e al divieto di falsificazione o manomissione dei dati;
  • l’articolo 33 del medesimo regolamento, che impone alle imprese di trasporto di formare i conducenti e di vigilare sul corretto uso dei tachigrafi, nonché di rispondere delle infrazioni commesse dai conducenti;
  • l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie;
  • la direttiva 2006/22/CE, come modificata, in particolare il suo allegato III, che classifica le infrazioni connesse al tachigrafo in categorie di gravità.

La normativa nazionale ungherese sulle PMI prevedeva un trattamento di favore per la prima violazione, ma il governo ungherese sosteneva che tale disciplina non fosse applicabile alle imprese non stabilite in Ungheria.

Ricevibilità e riformulazione della questione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Quanto al richiamo all’articolo 92 TFUE, osserva che nel settore del trasporto su strada opera una disciplina armonizzata adottata sulla base dell’articolo 91 TFUE; pertanto, la questione va riformulata come vertente sull’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014.

La Corte precisa inoltre che non le spetta interpretare il diritto nazionale, sicché le contestazioni del governo ungherese circa l’effettiva applicabilità della legge sulle PMI al caso concreto non possono incidere sulla ricevibilità del rinvio.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che il requisito di non discriminazione delle sanzioni riguarda anche situazioni nelle quali, per una violazione della medesima gravità delle norme sui tachigrafi, le imprese vengono trattate diversamente a seconda che siano o meno stabilite nello Stato membro in cui l’infrazione è commessa.

Secondo la Corte, il regolamento n. 165/2014 presuppone che le imprese di trasporto si trovino in una situazione analoga, indipendentemente dal luogo di stabilimento, quando commettono nel medesimo Stato membro una violazione delle sue disposizioni. Ne consegue che il regime sanzionatorio nazionale deve applicarsi senza distinzioni fondate sul luogo di stabilimento dell’impresa.

Di conseguenza, una prassi amministrativa che consenta di infliggere una sanzione più lieve alle PMI residenti, ma non a quelle non residenti, per una prima infrazione di pari livello di gravità, viola l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, in quanto introduce una discriminazione non consentita.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 osta a una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle PMI di trasporto su strada stabilite nel territorio di tale Stato, a differenza di quelle non residenti, può essere inflitta una sanzione più lieve, consistente in un ammonimento anziché in una sanzione pecuniaria, quando esse commettono per la prima volta un’infrazione di pari gravità alle disposizioni del regolamento.

Principio affermato

Le sanzioni previste dagli Stati membri per le violazioni del regolamento n. 165/2014 devono essere non discriminatorie anche rispetto al luogo di stabilimento dell’impresa: a parità di infrazione, non è consentito riservare un trattamento più favorevole alle PMI residenti rispetto alle PMI stabilite in un altro Stato membro.

Come è indicizzato

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