Cassazione Penale, Sentenza n. 16903/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Maria Edith Murillo Garces con sentenza del Tribunale di Pordenone del 12/05/2022 (irrevocabile il 15/03/2024), basata sulla presenza di pregiudizi penali annotati nel casellario giudiziario che, secondo il Procuratore, costituivano cause ostative e imponevano la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Pordenone, quale giudice della cognizione, era in possesso del certificato del casellario giudiziario che evidenziava le sentenze di condanna ostative; perciò non si applicava il principio che legittima la revoca in sede esecutiva solo quando le cause ostative erano documentalmente ignote al giudice di cognizione. Di conseguenza il rigetto dell'istanza di revoca da parte del giudice dell'esecuzione è stato confermato.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come base per sostenere la revoca automatica del beneficio in presenza di precedenti penali; la Corte però non ha ritenuto applicabile l'automatismo invocato perché il giudice di cognizione era già in possesso del casellario.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Norma centrale sul divieto di concedere la sospensione condizionale in presenza di cause ostative; la valutazione rilevante è se tali cause fossero documentalmente note al giudice di cognizione al momento della concessione.
Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Giurisprudenza invocata dal ricorrente secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota al giudice d'appello; la Corte ha ritenuto tale pronuncia non pertinente al caso concreto perché qui il giudice di primo grado era in possesso del casellario.
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio richiamato dalla Corte: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concesso in violazione dell'art.164 c.p. se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice di cognizione; se invece erano note, la revoca in esecuzione non è legittima.
Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023 (V.)
Conferma giurisprudenziale del principio secondo cui la revoca 'in executivis' è illegittima se la causa ostativa era nota al giudice d'appello (ribadendo i limiti all'intervento del giudice dell'esecuzione quando la cognizione aveva già avuto accesso alle informazioni rilevanti).
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è lecita solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice di cognizione: se il casellario era nel fascicolo, il giudice dell'esecuzione non può legittimamente revocare il beneficio per quei motivi.
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire e verificare il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se le cause ostative erano note al giudice che ha concesso la sospensione.
- Se la documentazione che dimostra la causa ostativa era già nel fascicolo al tempo della decisione di primo grado, la richiesta di revoca del pubblico ministero è destinata a non avere successo e il relativo ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
- Per ottenere la revoca in sede esecutiva è quindi necessario dimostrare che l'elemento ostativo non era disponibile al giudice di cognizione (es. nuova documentazione sopravvenuta o errore nell'acquisizione degli atti); altrimenti la via corretta è l'impugnazione in sede di merito quando possibile.
- Nelle impugnazioni per cassazione è importante richiamare la giurisprudenza pertinente al caso concreto: distinguere casi in cui la causa ostativa era documentalmente nota da quelli in cui era ignota è cruciale per la correttezza della strategia processuale.
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