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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.R. aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per debiti tributari, deducendo l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, la prescrizione del debito, il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'ipoteca perché l'immobile era incluso in un fondo patrimoniale. La CTR aveva ritenuto sufficiente il fatto che i debiti derivassero dall'attività professionale del contribuente per considerarli estranei ai bisogni della famiglia. Equitalia ha contestato tale conclusione, sostenendo che spettava al contribuente provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è possibile quando ricorrono le condizioni dell'art. 170 c.c. e che non è sufficiente dimostrare che il debito tributario derivi dall'attività professionale o d'impresa. Il contribuente deve provare concretamente l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte dell'agente della riscossione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 170 codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, ma l'opponibilità del vincolo richiede la prova sia dell'estraneità del debito ai bisogni familiari sia della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • Art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973

    L'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva dei tributi può riguardare anche beni inclusi in un fondo patrimoniale, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 170 c.c.

  • Art. 2697 codice civile

    L'onere della prova grava sul contribuente che intende far valere l'impignorabilità o l'opponibilità del fondo patrimoniale rispetto al debito tributario.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    La decisione deve corrispondere alle domande e alle eccezioni prospettate dalle parti; nel caso concreto, la CTR aveva omesso di esaminare il requisito della conoscenza dell'estraneità del debito da parte del creditore.

  • Art. 384 codice di procedura civile

    La Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • L'inclusione di un immobile in un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari.
  • Il fatto che il debito derivi da attività professionale o d'impresa non dimostra, da solo, che esso sia estraneo ai bisogni della famiglia: occorre una valutazione concreta della finalità e degli effetti dell'obbligazione.
  • Il contribuente che invoca la protezione del fondo patrimoniale deve fornire la prova dell'estraneità del debito alle esigenze familiari e della conoscenza di tale estraneità da parte dell'agente della riscossione.
  • In assenza di entrambe le prove, l'iscrizione ipotecaria può essere ritenuta legittima anche su beni compresi nel fondo patrimoniale.
  • La motivazione giudiziale non può limitarsi a dedurre l'estraneità del debito dalla sua origine professionale, ma deve esaminare specificamente tutti i requisiti previsti dall'art. 170 c.c.

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