Sentenza del 26/10/2016 n. 21595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento IVA e uno relativo all'IRPEF per annualità indicate nel testo. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione Provinciale di Foggia e la mancata proposizione dell'appello, le decisioni erano divenute definitive. La società aveva successivamente scoperto documenti ritenuti decisivi e aveva chiesto la revocazione delle sentenze, sostenendo di non averli potuti produrre tempestivamente per cause non imputabili, poiché erano rimasti presso il precedente amministratore e non erano stati recuperati nonostante i solleciti. In Cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulla revocazione e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero considerato adeguatamente tali circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. La censura di violazione di legge non indicava quale specifica interpretazione errata delle norme fosse stata adottata né quale dovesse essere quella corretta. Nel merito, la Corte ha confermato che la revocazione per documenti decisivi richiede la prova certa che la parte abbia fatto tutto il possibile per procurarseli e che la mancata produzione sia dipesa da forza maggiore o da un fatto di terzi non imputabile. Nel caso concreto, la tardiva disponibilità dei documenti è stata ricondotta a una carente organizzazione interna della società; l'avvicendamento degli amministratori, il trasferimento del precedente amministratore e l'affidamento della documentazione a terzi non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la non imputabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie. La Corte ne ha applicato l'interpretazione secondo cui la mancata produzione di un documento decisivo deve dipendere da una causa non imputabile alla parte, quale forza maggiore o fatto di un terzo, e non da disorganizzazione interna.
Art. 395, n. 3, c.p.c.
Prevede la revocazione per il rinvenimento di documenti decisivi non potuti produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. La Corte ha escluso che la difficoltà di reperimento derivante dalla successione degli amministratori o dalla gestione della documentazione aziendale integri automaticamente tale presupposto.
Massime di principio
- La revocazione per documenti nuovi e decisivi è uno strumento eccezionale e non consente di riaprire una controversia solo perché la parte ha reperito tardivamente documenti utili.
- Il richiedente deve dimostrare in modo concreto e documentato di aver svolto tempestivamente tutte le attività ragionevoli per acquisire la documentazione durante il giudizio originario.
- La mancata disponibilità dei documenti dovuta a smarrimento, cattiva organizzazione, passaggi interni di gestione o difficoltà nei rapporti con amministratori e consulenti è normalmente considerata imputabile alla società.
- L'avvicendamento degli amministratori o la custodia dei documenti presso un professionista o un ex amministratore non dimostrano di per sé una causa di forza maggiore o un fatto di terzi non imputabile.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare precisamente quale interpretazione della norma sia errata e quale sia quella corretta; una contestazione generica è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito esamina le circostanze addotte dalla parte e spiega perché non provano la non imputabilità, non sussiste necessariamente un vizio di motivazione.
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