Sentenza del 09/02/2017 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONI - Variazione toponomastica - Immutata residenza - Notifica della cartella - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione della cartella è stata ritenuta nulla. L'utilizzo dell'art. 140 c.p.c. è stato considerato illegittimo perché non adeguatamente motivato e non supportato dalla prova di effettive ricerche del destinatario presso il suo stabile luogo di residenza. La variazione toponomastica, non avendo modificato sostanzialmente la residenza, non era sufficiente a rendere irreperibile il destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonostante la sua residenza fosse rimasta invariata. L'agente notificatore non aveva indicato le ragioni concrete che avrebbero impedito la notificazione secondo l'art. 139 c.p.c., né aveva descritto le ricerche infruttuose effettuate presso il luogo di residenza, dimora o domicilio. La mera variazione della denominazione della strada o dell'indirizzo, qualificabile come variazione toponomastica, non equivale a un trasferimento del destinatario e non giustifica di per sé il ricorso alla procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
La notificazione deve essere tentata presso il luogo effettivo di residenza, dimora o domicilio del destinatario. Prima di ricorrere alla procedura sostitutiva dell'art. 140 c.p.c., l'agente deve svolgere e documentare le ricerche necessarie per individuare il destinatario.
Art. 140 c.p.c.
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura è utilizzabile quando il destinatario non viene trovato nel luogo corretto e ricorrono le condizioni previste dalla norma. Non è sufficiente una generica annotazione di irreperibilità: devono risultare le ragioni dell'assenza e le ricerche concretamente effettuate.
Massime di principio
- La notifica tramite art. 140 c.p.c. non può essere utilizzata automaticamente: l'agente deve dimostrare di aver cercato il destinatario presso il suo effettivo luogo di residenza, dimora o domicilio.
- Una semplice variazione toponomastica, come il cambio della denominazione della via o della numerazione civica, non equivale normalmente a un trasferimento di residenza e non giustifica da sola la procedura per irreperibilità.
- La relata di notifica deve indicare in modo concreto le ragioni per cui non è stato possibile procedere ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; una motivazione generica può comportare la nullità della notificazione.
- In casi analoghi è opportuno verificare la continuità della residenza anagrafica, il contenuto della relata e l'eventuale assenza di ricerche documentate da parte dell'agente notificatore.
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