Sentenza del 23/02/2017 n. 715 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Domicilio fiscale validamente eletto in Italia - Iscrizione all'AIRE - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) escludesse la residenza fiscale e il domicilio fiscale in Italia, rendendo irregolare la notifica della cartella di pagamento all'indirizzo italiano. La controversia riguardava quindi la rilevanza dell'iscrizione all'AIRE rispetto alla permanenza in Italia del domicilio, inteso come centro principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali.
La decisione
La notifica della cartella è stata ritenuta legittima. L'iscrizione all'AIRE non è stata considerata decisiva, poiché da un certificato dell'Agenzia delle entrate risultava che il contribuente manteneva validamente il domicilio fiscale in Italia presso l'indirizzo al quale era stata spedita la cartella. Ai fini della residenza fiscale è sufficiente anche uno solo dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, residenza civilistica o domicilio in Italia. Il domicilio deve essere individuato considerando il luogo in cui gli interessi vitali sono gestiti abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi, non soltanto la volontà soggettiva del contribuente.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La residenza fiscale in Italia può risultare dall'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, dalla residenza o dal domicilio nello Stato.
La norma prevede tre presupposti alternativi per la residenza fiscale italiana. Pertanto, l'iscrizione all'AIRE non esclude la residenza fiscale se il contribuente conserva in Italia la residenza o il domicilio.
Art. 43 del codice civile
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio fiscale è collegato al centro effettivo degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali, valutato anche sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
Cass. n. 24246/2011
L'iscrizione all'AIRE non è sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana quando il contribuente mantiene in Italia il proprio domicilio.
Cass. n. 14434/2010
La volontà del contribuente di trasferire la propria residenza all'estero non è determinante se il centro principale degli interessi continua a essere gestito abitualmente in Italia e risulta riconoscibile ai terzi.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE ha valore anagrafico, ma non determina automaticamente l'assenza di residenza o domicilio fiscale in Italia.
- Per escludere la residenza fiscale italiana occorre dimostrare che il centro effettivo degli interessi economici, personali e familiari sia stato trasferito all'estero, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà.
- La notifica di una cartella a un indirizzo italiano è normalmente valida se l'Amministrazione dispone di elementi ufficiali dai quali risulta che il contribuente conserva in Italia un domicilio fiscale validamente eletto o accertato.
- Nelle controversie sulla residenza fiscale assumono particolare rilievo gli elementi oggettivi e la loro conoscibilità da parte dei terzi, come attività economiche, interessi patrimoniali, relazioni personali, abitazione e indirizzi comunicati all'Amministrazione.
- La validità della notifica deve essere valutata sulla base della situazione risultante al momento della notifica e degli atti ufficiali disponibili, non soltanto sulla base dell'iscrizione all'AIRE.
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