Sentenza del 10/03/2017 n. 6168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero della maggiore imposta di registro, sostenendo che l'agevolazione prevista per gli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale dovesse applicarsi anche alla parte di terreno destinata alla realizzazione di uffici e altre opere complementari, non soltanto alle abitazioni. L'Agenzia delle entrate contestava inoltre l'omessa pronuncia della CTR sulla tassazione ordinaria relativa alla rinuncia al diritto d'uso del lastrico solare e alla cessione di un vano tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che l'agevolazione spetta quando l'immobile è compreso, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, in un piano particolareggiato destinato all'edilizia residenziale, anche se il piano consente la realizzazione di uffici, pompe di benzina, esercizi commerciali o altre costruzioni complementari. Non è quindi necessario che il terreno sia concretamente utilizzato esclusivamente per abitazioni. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare la questione della tassazione del lastrico solare e del vano tecnico. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28
Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento
L'agevolazione sull'imposta di registro si applica agli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale, anche quando il piano preveda, oltre alle abitazioni, costruzioni complementari come uffici, esercizi commerciali o stazioni di servizio. Non è richiesta una destinazione esclusivamente abitativa del terreno o delle opere realizzate.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima
Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento
La disposizione tariffaria costituisce la base dell'aliquota agevolata e va interpretata in relazione alla destinazione urbanistica risultante dagli strumenti vigenti al momento del trasferimento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
La norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti: violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Per valutare un'agevolazione fiscale collegata all'edilizia residenziale, occorre verificare principalmente la destinazione urbanistica del piano e l'inclusione dell'immobile nel piano particolareggiato, non soltanto l'uso concreto e finale del singolo fabbricato.
- La nozione di edilizia residenziale può comprendere anche opere e immobili funzionali o complementari al tessuto abitativo, come uffici, negozi, servizi e impianti, se espressamente ammessi dal piano urbanistico.
- L'agevolazione non è automaticamente esclusa perché una parte dell'intervento non è destinata ad abitazioni, purché l'intervento rientri nel programma urbanistico residenziale e siano rispettate le condizioni temporali previste dalla legge, incluso il completamento entro cinque anni.
- Quando una commissione tributaria non esamina una specifica domanda o contestazione ritualmente proposta, la sentenza può essere cassata per omessa pronuncia e rinviata a un diverso collegio.
- Il riconoscimento dell'agevolazione per il terreno non risolve necessariamente la tassazione di altri elementi autonomi dell'atto, come la rinuncia a diritti reali o la cessione di un vano tecnico, che devono essere valutati separatamente.
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