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Ordinanza

Ordinanza n. 992/2026 - Catanzaro, Sezione 1

avverso e per l'annullamento del provvedimento emesso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Calabria – S.O.T. di Catanzaro, in data 09/08/2022, Protocollo n. 26551, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con il quale disponeva il rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino tabacchi n. 103066 in favore dell’odierna ricorrente e la sua conseguente soppressione con effetto immediato, disponendo in capo alla Guardia di Finanza, di procedere al suo ritiro ed alla conseguente trasmissione agli Uffici preposti. nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202201306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo e soppressione con effetto immediato di un patentino tabacchi, con contestuale ordine di ritiro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 agosto 2022 con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha respinto l’istanza di rinnovo del patentino tabacchi n. 103066 e ne ha disposto la soppressione immediata, incaricando la Guardia di Finanza del ritiro e della trasmissione agli uffici competenti. La questione centrale riguarda la distanza tra la sede del patentino tabacchi n. 103020, ubicata in Lamezia Terme, via del Mare n. 103, e la rivendita n. 19, dotata di distributore automatico, ubicata in Lamezia Terme, via Rocco Scotellaro n. 27. L’amministrazione ha quantificato la distanza in 240 metri, mentre la perizia prodotta dalla ricorrente l’ha indicata in 265 metri. Poiché la diversa misurazione può incidere sulla legittimità del diniego di rinnovo, il TAR ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico nel contraddittorio tra le parti, applicando i criteri previsti dall’art. 2, comma 4, del d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 e dal provvedimento direttoriale ADM del 27 marzo 2013.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. avente ad oggetto l’accertamento del percorso pedonale più breve tra gli ingressi delle due sedi indicate. La verificazione dovrà essere svolta dal dirigente o responsabile pro tempore del Settore Tecnico del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega a un soggetto competente dello stesso ufficio. Il verificatore dovrà operare nel contraddittorio tra le parti, individuare gli strumenti di misurazione più idonei, acquisire la documentazione necessaria, allegare alla relazione anche riproduzioni fotografiche dei luoghi e considerare le osservazioni delle parti o dei consulenti tecnici. Sono stati fissati termini per la comunicazione del nominativo del verificatore, per la partecipazione dei consulenti tecnici, per le osservazioni alla relazione e per il deposito della relazione conclusiva entro il 1° luglio 2026. Il TAR ha precisato che il verificatore è ausiliario del giudice e che l’incarico ha natura obbligatoria; inerzia o ritardo possono comportare responsabilità civile, penale o contabile. La decisione sul merito è stata riservata a una successiva udienza, da fissarsi dal Presidente del TAR.

Norme richiamate

  • artt. 63 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano gli incombenti istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione, affidandola a un organismo pubblico o ad altro soggetto idoneo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina le modalità di svolgimento dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

  • art. 2, comma 4, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38

    Prevede i criteri applicabili alla misurazione della distanza rilevante per la distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

  • provvedimento direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. DAC/CRV/4126/2013 del 27 marzo 2013

    Delinea i criteri di misurazione da applicare alla distanza tra gli esercizi ai fini della verificazione.

  • artt. 19 e seguenti c.p.a.

    Qualificano il verificatore come ausiliario del giudice e disciplinano la relativa funzione.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità del diniego di rinnovo di un titolo amministrativo dipende dalla concreta misurazione di una distanza tra esercizi, e risultano prospettate misurazioni divergenti, il giudice può disporre una verificazione d’ufficio per accertare il percorso pedonale più breve nel contraddittorio tra le parti.
  • La misurazione della distanza rilevante ai fini del rinnovo di un patentino per la vendita di prodotti da fumo deve essere effettuata applicando i criteri specificamente previsti dalla disciplina regolamentare e dagli atti direttoriali dell’amministrazione competente.
  • Il verificatore nominato ai sensi dell’art. 66 c.p.a. opera quale ausiliario del giudice; l’incarico ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Nell’esecuzione della verificazione, il giudice può imporre alle parti obblighi di collaborazione, prevedendo che dal loro eventuale comportamento possano essere desunti argomenti di prova, e può consentire al verificatore di acquisire documenti, assumere informazioni e svolgere le indagini necessarie, nei limiti dell’incarico conferito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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