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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39241/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 42/2017, resa nel giudizio di opposizione a precetto a seguito della dichiarazione di inammissibilita dell'appello. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) censura sulla corretta individuazione del contenuto del titolo giudiziale (richiamando artt. 132, 474, 615 c.p.c. e giurisprudenza nomofilattica) sostenendo che andavano considerati anche atti di un separato giudizio; 2) violata la regola dell'onere della prova e illegittima esclusione di mezzi istruttori (artt. 115, 245 c.p.c. e art. 2697 c.c.); 3) contestazione della impossibilita di sindacare l'esecutorieta della sentenza della Corte d'appello n. 276/2008 (art. 112 c.p.c.); 4) errore nel conteggio delle spese processuali (artt. 132 e 91 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutte le censure. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché le critiche al contenuto del titolo riguardano atti di un diverso giudizio e sono prive di autosufficienza; eventuali vizi dovevano essere dedotti impugnando il titolo nel relativo procedimento e non in sede esecutiva; inoltre era stata prospettata una nullita senza richiamare l'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché le doglianze sulle prove configurano mera critica della valutazione del merito, non violazione della regola sull'onere della prova. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e non pertinenza. Il quarto motivo è inammissibile per mancata esposizione degli elementi di riscontro e perche le ragioni dei resistenti sul calcolo non sono state efficacemente contrastate. Il ricorso è quindi respinto per inammissibilita; le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA) e resta fermo l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002. Non e stata disposta la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato in premessa quale norma collegata alla dichiarazione di inammissibilita dell'appello dall'autorita che ha pronunciato; nel contesto si riferisce al quadro procedurale dell'impugnazione intermedia che ha portato alla contestazione in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione all'individuazione del contenuto del dispositivo del provvedimento; la Corte osserva che le critiche sul contenuto del titolo proveniente da altro giudizio non possono essere efficacemente svolte in sede esecutiva quando riguardano atti di un procedimento separato.

  • art. 474 c.p.c.

    Censurato dalle ricorrenti in combinato con altri articoli sul tema dell'individuazione del titolo; la Corte non ha accolto la censura ritenendola preclusa e non autosufficiente.

  • art. 615 c.p.c.

    Invocato in relazione alla materia dell'opposizione a precetto; la Corte ha ritenuto che le deduzioni relative al titolo esecutivo dovevano essere elevate nell'ambito del giudizio in cui il titolo era stato formato.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ricorda che per configurare la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente deciso contravvenendo alla prescrizione normativa, ossia avendo giudicato su prove non dedotte dalle parti o comportandosi come se la norma non dovesse essere osservata; mera diversa valutazione delle prove non integra violazione.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione all'assunzione di mezzi istruttori; la Corte ha escluso l'ammissibilita della censura per difetto di indicazione precisa delle prove omesse.

  • art. 2697 c.c.

    Sulla regola dell'onere della prova la Corte afferma che la censura va esaminata come di diritto solo se il ricorrente dimostra che il giudice ha attribuito erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella effettivamente onerata; altrimenti la critica costituisce impugnazione della valutazione e e' inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal terzo motivo sulla possibilita di sindacare l'esecutorieta di una sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non autosufficiente, confermando il limite al sindacato esecutivo su sentenze formatesi in altro procedimento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La Corte osserva che chi deduce la nullita di una sentenza deve richiamare espressamente il corrispondente motivo di nullita previsto dall'art. 360 c.p.c.; l'omissione rende la censura inammissibile.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    La Corte rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria poiche tale sanzione richiede l'accertamento di mala fede o colpa grave della parte, e non si applica quando la parte semplicemente propone un'impugnazione infondata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1 quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, delle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure rivolte al contenuto di un titolo giudiziale proveniente da un procedimento diverso sono generalmente precluse in sede di esecuzione; eventuali vizi del titolo devono essere fatti valere con i rimedi processuali diretti nel relativo giudizio e non nell'esecuzione forzata.
  • Una doglianza sulla valutazione delle prove e sulle risultanze probatorie del giudice di merito e' inammissibile in cassazione se non e' mostrato che vi sia stata violazione della regola sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) o della prescrizione dell'art. 115 c.p.c.; la semplice contrarieta sull'apprezzamento delle prove non basta.
  • I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: devono indicare esattamente le parti di provvedimenti o atti che si censurano e gli elementi di fatto e diritto su cui si basa la doglianza; la mancanza di questa autosufficienza comporta l'inammissibilita.
  • Per dedurre la nullita di una sentenza in cassazione e' necessario richiamare espressamente il corrispondente numero dell'art. 360 c.p.c.; l'omissione di tale richiamo puo' determinare l'inammissibilita della censura.
  • La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, e' possibile solo se e' accertata la mala fede o la colpa grave della parte; proporre un'impugnazione infondata non e' di per se sufficiente a giustificare la sanzione.
  • Le contestazioni sul calcolo delle somme, incluse le spese, richiedono una chiara esposizione numerica e gli elementi di riscontro; se il controricorso fornisce un calcolo convincente e il ricorrente non lo contesta, la censura risulta infondata.

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